ORDINANZA N. 23
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 1796, sull'obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1969 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Hamé Hans Peter, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 del 16 luglio 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1971 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 maggio 1969 nel procedimento penale in grado di appello a carico di Hamé Hans Peter, il tribunale di Roma ha disposto la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti a questa Corte per la decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, capoverso, del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 1796, sull'"obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari", e ciò in riferimento all'art. 24 cpv. della Costituzione;
che, premessi regolarmente gli adempimenti di rito, si é costituito davanti questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha chiesto dichiararsi infondata la questione.
Considerato che la questione di costituzionalità viene sollevata esclusivamente in relazione alla suindicata disposizione del r.d.l. n. 1796 dell'anno 1925 e che si omette qualsiasi richiamo, diretto o indiretto, alle disposizioni che, nel sistema del vigente codice di procedura penale, in rielaborazione dell'intera materia trattata nel decreto legge del 1925, regolano il compimento in lingua italiana degli atti giudiziari, le nullità conseguenti, le sanatorie, le restituzioni in termini, la nomina degli interpreti (artt. 137, 138 bis, 185, 187, 326 c.p.c.) nonché per quanto particolarmente riguarda l'assistenza obbligatoria e gratuita degli interpreti, alla disposizione dell'art. 6, ultimo comma, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
che, per ovviare alla carenza di un congruo esame della rilevanza della sollevata questione di costituzionalità, va ordinata la restituzione degli atti alla stessa autorità giudiziaria che ha emessa l'ordinanza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1971.