ORDINANZA N. 8
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle leggi sulla caccia), e degli artt. 236 e 240 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1969 dal pretore di Pianella nel procedimento penale a carico di Pierdomenico Aldo, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 dell'8 ottobre 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che il pretore di Pianella, con ordinanza 14 marzo 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (T.U. leggi sulla caccia), 236 e 240 del codice penale, nella parte in cui prevedono la confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione;
che, secondo l'ordinanza, tali norme violerebbero l'art. 42, terzo comma, della Costituzione essendo la confisca non una pena, ma una misura di sicurezza patrimoniale, cioè una espropriazione per motivi di interesse generale (sicurezza);
che perciò dovrebbe dar luogo ad indennizzo, a differenza di quanto stabiliscono le norme denunciate;
che si é costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che la c.d. confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione é indubbiamente una misura strettamente conseguente ad un illecito penale commesso da chi partecipa alla caccia ("la condanna per le violazioni alla presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione", citato art. 79 T.U.), dimodoché risulta ictu oculi che un indennizzo ne sviserebbe la funzione e che perciò l'art. 42 della Costituzione é stato malamente invocato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 del testo unico delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016), 236 e 240 del codice penale, proposta dall'ordinanza citata in epigrafe, in riferimento allo art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 20 gennaio 1971.