Ordinanza n. 8 del 1971
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ORDINANZA N. 8

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle leggi sulla caccia), e degli artt. 236 e 240 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1969 dal pretore di Pianella nel procedimento penale a carico di Pierdomenico Aldo, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 dell'8 ottobre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che il pretore di Pianella, con ordinanza 14 marzo 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (T.U. leggi sulla caccia), 236 e 240 del codice penale, nella parte in cui prevedono la confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione;

che, secondo l'ordinanza, tali norme violerebbero l'art. 42, terzo comma, della Costituzione essendo la confisca non una pena, ma una misura di sicurezza patrimoniale, cioè una espropriazione per motivi di interesse generale (sicurezza);

che perciò dovrebbe dar luogo ad indennizzo, a differenza di quanto stabiliscono le norme denunciate;

che si é costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che la c.d. confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione é indubbiamente una misura strettamente conseguente ad un illecito penale commesso da chi partecipa alla caccia ("la condanna per le violazioni alla presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione", citato art. 79 T.U.), dimodoché risulta ictu oculi che un indennizzo ne sviserebbe la funzione e che perciò l'art. 42 della Costituzione é stato malamente invocato.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 del testo unico delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016), 236 e 240 del codice penale, proposta dall'ordinanza citata in epigrafe, in riferimento allo art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 20 gennaio 1971.