ORDINANZA N. 204
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2772, primo comma, del codice civile, e dell'art. 97 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1969 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra la società Imperiale e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969.
Visti gli atti di costituzione della società Imperiale e dell'Amministrazione delle finanze dello Stato e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1970 il Giudice relatore Angelo De Marco;
uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per la società Imperiale, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per l'Amministrazione finanziaria e per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Corte di appello di Genova con ordinanza emessa il 10 gennaio 1969 nel procedimento civile vertente tra la società per azioni Imperiale e l'Amministrazione delle finanze dello Stato ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla società appellante, degli artt. 2772, primo comma, del codice civile e 97 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), nella parte in cui tali norme riconoscono allo Stato, in relazione, rispettivamente, ai crediti per tributi indiretti in generale e per l'imposta di registro in particolare, un privilegio speciale sugli immobili ai quali il tributo si riferisce, esercitabile - ove si tratti di imposta principale o complementare - anche nei confronti dei terzi che si siano resi acquirenti di tali immobili in epoca successiva al trasferimento che ha dato luogo all'imposizione;
che nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti la società Imperiale e l'Amministrazione delle finanze dello Stato ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che nell'ordinanza di rinvio la rilevanza é stata soltanto così motivata: "giacché una volta che si pervenga - come questa Corte reputa doversi pervenire, conformemente all'avviso espresso dai primi giudici - a considerare quella di cui si discute un'imposta di registro principale e non suppletiva";
che questa sopra riportata appare piuttosto una mera affermazione che una vera e propria motivazione, tanto più necessaria in quanto:
a) é pacifico che la cosiddetta dichiarazione di "comando" oggetto della imposta in questione datata 27 marzo 1945 fu presentata all'Ufficio del registro di Genova (atti privati) il giorno 13 aprile 1945 allegata alla scrittura privata pure in data 27 marzo 1945 (regolarmente registrata) e non fu assoggettata ad autonoma tassazione per erronea omissione dello Ufficio;
b) non soltanto nell'accertamento (vedasi, in atti, l'articolo 2072, campione atti civili dell'Ufficio del registro di Genova) ma nel corso sia dei giudizi davanti alle Commissioni tributarie sia di quelli davanti all'autorità giudiziaria ordinaria la imposta sulla dichiarazione di "comando" fu sempre definita "suppletiva" e, quel che più conta, così risulta definita nella sentenza della Corte d'appello di Genova 17-28 luglio 1959, passata in cosa giudicata, anche se fra parti diverse da quelle oggi in causa;
c) soltanto in data 30 maggio 1962 (vedasi il sopra citato art. 2072 campione atti civili), cioè quando, esauriti i giudizi di cui sopra, in tanto si poteva far valere il privilegio di cui alle norme denunciate, in quanto si fosse trattato di imposta principale, tale venne tardivamente definita dall'Ufficio quella che anche per giudicato era ormai accertata come imposta suppletiva;
d) il terzo comma dell'art. 7 della legge di registro (integralmente riprodotto dall'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313) testualmente dispone: "Sono suppletive le tasse che si applicano sopra un atto o una denunzia quando l'Ufficio del registro sia incorso, al momento della registrazione dell'atto o nella liquidazione della tassa in base a denunzia, in errore od omissione, tanto sulla qualità della tassa dovuta, quanto sui titoli tassabili risultanti dall'atto stesso o dalla stessa denunzia";
che, pertanto, é necessario che il giudice a quo riesamini la sussistenza della rilevanza tenuto conto degli elementi sopra esposti;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1970.