ORDINANZA N. 195
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 506 e 510, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1970 dal pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Gamba Rosa, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che, con ordinanza del 2 febbraio 1970, emessa nel procedimento penale contro Gamba Rosa, il pretore di Poggibonsi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 510, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto il condannato con decreto, che non si presenti al dibattimento dopo avere proposto opposizione e non giustifichi un legittimo impedimento, non può godere delle garanzie difensive concesse sia in fase istruttoria sia al dibattimento all'imputato contro cui si procede col rito ordinario e concesse al condannato con decreto, che abbia proposto opposizione, e si presenti al dibattimento. Ha denunziato altresì l'illegittimità dell'art. 506 del codice di procedura penale per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto non prevede la contestazione del reato prima della emissione del decreto di condanna.
Considerato che con le sentenze n. 170 del 1963 e n. 27 del 1966 questa Corte ha ritenuto non fondate le due questioni per quanto riguarda la violazione del diritto di difesa e che dalle motivazioni delle stesse sentenze si deduce facilmente la infondatezza anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione, consentendo la diversa natura del procedimento per decreto una diversa disciplina;
che l'ordinanza non prospetta nuovi profili, né adduce motivi che possano indurre la Corte a modificare la precedente decisione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 510, primo comma, e 506 del codice di procedura penale, sollevata, dal pretore di Poggibonsi, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza del 2 febbraio 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1970.