ORDINANZA N. 186
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 72, primo, secondo e terzo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 novembre 1969 dal pretore di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di Massai Carlo ed altri, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970;
2) ordinanza emessa il 22 gennaio 1970 dal pretore di S. Agata Militello nel procedimento penale a carico di Frusteri Calogero, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che con l'ordinanza 14 novembre 1969 il pretore di Civitavecchia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo comma, del codice di procedura penale relativamente all'inciso "o il pretore per i reati di sua competenza" e dell'art. 72, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), in riferimento agli artt. 107, 108 e 112 della Costituzione;
che con l'ordinanza 22 gennaio 1970 il pretore di S. Agata Militello ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo comma, escluso il riferimento agli uditori e ai vice - pretori non onorari, e terzo comma dello stesso R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli articoli 104, primo comma, 105 e 106, primo comma, della Costituzione;
che innanzi a questa Corte é intervenuto nel secondo giudizio, con atto 28 aprile 1970, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.
Considerato che i due giudizi, vertendo su analoghe questioni, possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
che con sentenza n. 123 del 24 giugno 1970 questa Corte ha dichiarato non fondata sia la prima questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 107, 108 e 112 della Costituzione, sia la seconda nella parte relativa al terzo comma dell'art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt. 104, primo comma. 105 e 106, primo comma, della Costituzione;
che le medesime ragioni indicate nella motivazione di quella sentenza valgono a dimostrare la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 72, secondo comma, escluso il riferimento agli uditori ed ai vicepretori non onorari, dello stesso R.D. n. 12 del 1941, in riferimento agli artt. 104, primo comma, 105 e 106, primo comma, della Costituzione;
che non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre a modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 74, primo comma, del codice di procedura penale e 72, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), nonché dell'art. 72, secondo e terzo comma, dello stesso R.D. n. 12 del 1941, sollevate in riferimento la prima agli artt. 107, 108 e 112, la seconda agli artt. 104, primo comma, 105 e 106, primo comma, della Costituzione con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 2 dicembre 1970.