ORDINANZA N. 183
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973, concernente la disciplina degli orari degli esercizi commerciali, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1969 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Pala Graziano, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che l'ordinanza di rimessione del pretore di Roma in data 17 marzo 1969 solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973, per asserito contrasto:
1) con l'art. 3 della Costituzione, perché attribuendo al Prefetto la determinazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali su richiesta delle organizzazioni sindacali, attuerebbe una discriminazione a danno dei non iscritti alle organizzazioni stesse, che si vedrebbero egualmente obbligati dalle disposizioni prefettizie;
2) con l'art. 39 Cost., perché in tal modo gli imprenditori non appartenenti ad alcuna associazione sindacale verrebbero ad essere sottoposti a vincoli, in contrasto con il disposto costituzionale che prevede l'efficacia erga omnes dei contratti collettivi solo alle condizioni ivi previste, ma non ancora realizzate;
3) con l'art. 41 Cost., perché attribuirebbe al Prefetto poteri discrezionali in materia di regolamentazione della iniziativa privata, e si porrebbe così in contrasto con la riserva di legge costituzionalmente garantita al riguardo;
che nel giudizio davanti a questa Corte nessuno si é costituito.
Considerato che la medesima questione é stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 133 del 16 dicembre 1968;
che l'ordinanza di rimessione non prospetta nuovi profili né adduce comunque argomenti che possano indurre la Corte a modificare la decisione precedentemente adottata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973, Concernente la disciplina degli orari degli esercizi commerciali, sollevata con ordinanza del 17 marzo 1969 del pretore di Roma in riferimento agli artt. 3, 39 e 41, ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 2 dicembre 1970.