ORDINANZA N. 181
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dell'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 (modificazioni ed integrazioni della legge 30 aprile 1962, n. 283), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1970 dal pretore di Cosenza nel procedimento penale a carico di Nigro Rita ed altri, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 22 luglio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che la ordinanza indicata in epigrafe propone questione di legittimità costituzionale concernente gli artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e l'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 (modificazioni ed integrazioni della legge 30 aprile 1962, n. 283), in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;
che nessuna delle parti si é costituita e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 149 del 27 novembre 1969 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441) nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390 e 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale;
che nella stessa sentenza vennero ritenute non fondate altre questioni - anch'esse proposte nei confronti del suindicato art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 - aventi ad oggetto le disposizioni relative alle operazioni di prelievo e di prima analisi dei campioni;
che di conseguenza con la ordinanza n. 104 del 4 giugno 1970, fu dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti, oltre che dell'art. 1, dell'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
che riguardo alle parti dell'art. 1 non dichiarate illegittime con la sentenza n. 149 del 27 novembre 1969, ed all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'ordinanza di rimessione non adduce motivi che possano indurre a conclusioni diverse da quelle delle precedenti sentenza e ordinanza.
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 (modificazioni ed integrazioni della legge 30 aprile 1962, n. 283), dichiarato costituzionalmente illegittimo, con la sentenza 27 novembre 1969, n. 149, nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale, nonché dell'art. 3 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 2 dicembre 1970.