ORDINANZA N. 180
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 198, secondo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette) e dell'art. 98 del R.D. 15 settembre 1923, n. 2090 (regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1969 dalla Corte di appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra l'esattore delle imposte dirette di Napoli e Di Palo Raffaele, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che la ordinanza indicata in epigrafe propone questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 198 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R.29 gennaio 1958, n. 645, e l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R.D. 15 settembre 1923, n. 2090, "nelle parti in cui limitano, nello sgravio dai ruoli, il rimborso, soltanto agli aggi dell'esattore e non anche all'indennità di mora";
che nessuna delle parti si é costituita e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 13 del 29 gennaio 1970, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 198, secondo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui esclude dallo sgravio l'indennità di mora;
che con la stessa sentenza la questione relativa all'art.98 del R.D. 15 settembre 1923, n. 2090, trattandosi di regolamento e, quindi, di un atto non avente forza di legge, é stata dichiarata inammissibile.
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 198, secondo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 13 del 29 gennaio 1970, nella parte in cui esclude dallo sgravio l'indennità di mora;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione relativa all'art. 98 del R.D. 15 settembre 1923, n. 2090 (contenente il regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette) proposta dall'ordinanza in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 2 dicembre 1970.