SENTENZA N. 175
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1969 dal giudice istruttore del tribunale di Pesaro nel procedimento penale a carico di Marcucci Gogliardo ed altri, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 16 aprile 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Gogliardo Marcucci e di altri il giudice istruttore del tribunale di Pesaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale concernente l'ultimo comma dell'art. 349 del codice di procedura penale, che fa divieto al giudice di obbligare la polizia giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che ad essa hanno dato notizie e di ricevere dalla polizia tali notizie ove gli ufficiali o gli agenti non ritengano di dover manifestare i nomi degli informatori.
Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 12 febbraio 1969, il giudice, dopo aver ricordato che nel corso del procedimento la polizia giudiziaria aveva fatto riferimento a notizie ricevute da un confidente, motiva la rilevanza della questione con l'osservazione che solo la dichiarazione di illegittimità della disposizione impugnata, rimuovendo ogni ostacolo alla identificazione dell'informatore, consentirebbe l'acquisizione di prove idonee a rafforzare o ad elidere gli indizi di colpevolezza a carico degli imputati.
Circa la non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo mette in evidenza che l'art. 349, ultimo comma, c.p.p. conferisce alla polizia giudiziaria una discrezionalità assoluta nell'esercizio del diritto di rivelare o meno il nome del confidente; da un suo arbitrio dipende, dunque, la possibilità di dar luogo ad un accertamento più o meno completo della verità, ed in ciò sarebbe da ravvisare una violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ma la disposizione contrasterebbe anche con l'art. 24 Cost., giacché sotto vari aspetti ed in vari casi la sua applicazione violerebbe il diritto di difesa: a) le notizie ricevute dai confidenti sono talvolta ampiamente illustrate nel rapporto di polizia giudiziaria e spesso verbalizzate, col conseguente pericolo che, nonostante il divieto contenuto nell'ultima parte del comma, il giudice, nel suo prudente apprezzamento delle circostanze di causa, possa su di esse fondare la propria decisione; b) nell'ipotesi di coimputati e di confidenze a carico solo di alcuni di essi, gli altri, che dal riferimento di prove a carico dei primi potrebbero trar giovamento, ricevono invece un grave nocumento nell'esercizio della loro difesa; c) la violazione del diritto garantito dalla norma costituzionale di raffronto é innegabile nel caso di notizia confidenziale favorevole all'imputato o agli imputati. L'ordinanza conclude ricordando i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 53 del 1966, secondo i quali il diritto di difesa non esaurisce il suo contenuto nella garanzia dell'assistenza tecnico - professionale e del contraddittorio, ma riguarda anche il potere della parte di rappresentare al giudice e di provare i fatti ad essa favorevoli.
2. - L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, chiede che la questione sia dichiarata non fondata.
Nell'atto di deduzioni, depositato il 10 aprile 1969, viene anzitutto richiamata l'attenzione sulla sentenza n. 114 del 1968, con la quale un'altra eccezione di legittimità costituzionale concernente la prima parte della stessa disposizione venne respinta. A tal proposito l'Avvocatura osserva che, pur essendo l'attuale questione diversa, la sua soluzione non può prescindere dalle considerazioni che nella precedente decisione questa Corte ebbe a svolgere circa le origini storiche e la ratio dell'ultimo comma dell'art. 349 c.p.p.
Passando alla valutazione dei motivi esposti nell'ordinanza di rimessione, l'Avvocatura ritiene di dover escludere che la rivelazione o meno dei nomi delle persone che hanno fornito notizie possa determinare una diseguaglianza di trattamento dell'imputato, atteso che la condanna o l'assoluzione di questo dipendono dal raggiungimento della prova della sua responsabilità, prova che si consegue dall'apporto di molti elementi, fra i quali la notizia confidenziale ha una rilevanza del tutto relativa: occorre peraltro tener conto dell'esigenza di salvaguardare interessi di contenuto diverso, fra i quali quello della necessità sociale del c.d. segreto di polizia. Quanto alla denunciata violazione dell'art. 24 della Costituzione, l'Avvocatura sostiene che in nessuna delle ipotesi prospettate dal giudice a quo può verificarsi un'effettiva lesione del diritto di difesa: a) la norma impugnata impone che le notizie confidenziali non siano riferite dalla polizia giudiziaria ed esclude comunque che legittimamente il giudice possa fondare su di esse la propria decisione; b) la previsione che in un processo con più imputati il segreto possa esser di vantaggio per alcuni, di danno per altri non tiene conto che il giudice deve saper confortare la sua determinazione "con l'afflato che é proprio dell'arte del giudicare, la quale presuppone analisi e sintesi di coscienza e di esperienza, più che di mera teoria"; c) irreale é il pericolo che il segreto cada su una confidenza favorevole all'imputato, perché in questo caso non si vede perché la notizia debba restar riservata; e se si ipotizza che la notizia favorevole sia nel contesto di altre contrarie al prevenuto, si deve pur ritenere che l'informazione nel suo insieme abbia già trovato una prudente ed oculata valutazione da parte della polizia, in una sintesi che al giudice é esposta nelle sue componenti conclusive.
3. - Nell'udienza pubblica la difesa dello Stato ha insistito nelle proprie tesi e conclusioni.
Considerato in diritto
1. - L'ultimo comma dell'art. 349 del codice di procedura penale fa divieto al giudice: a) di obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a rivelare, in sede di testimonianza, i nomi delle persone che ad essi hanno fornito notizie; b) di ricevere notizie date da persone i cui nomi i predetti soggetti non ritengano di dover manifestare. In base all'ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Pesaro, la Corte é chiamata ad accertare se siffatta disciplina comporti una violazione del diritto di difesa dell'imputato e si ponga perciò in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, e se essa, attribuendo alla polizia giudiziaria il potere di rivelare o meno il nome del confidente, possa dar luogo "ad un accertamento della verità più o meno completo, ad arbitrio di quello stesso organo" con conseguente lesione del principio di eguaglianza enunciato nell'art. 3 della Costituzione.
2. - Sebbene l'attuale questione di legittimità costituzionale sia obiettivamente diversa da quella decisa con sentenza n. 114 del 1968 a proposito di una denuncia che concerneva la sola prima parte della medesima disposizione ed era riferita alla pretesa violazione degli artt. 109 e 3 della Costituzione (di quest'ultimo, peraltro, sotto un profilo differente da quello ora proposto), va ricordato che già in quella occasione la Corte ebbe a rilevare che la tutela del c.d. segreto di polizia trova il suo fondamento ultimo nell'interesse alla realizzazione della giustizia: vale a dire nella sua strumentalità rispetto ad un bene "anch'esso garantito, in via primaria, dalla Costituzione".
Questa affermazione va qui ribadita. L'esperienza storica, l'attenta valutazione della realtà sociale in cui viviamo, la constatazione che analoghe forme di tutela del segreto di polizia sussistono anche in altri ordinamenti, che non meno del nostro si ispirano alla democrazia ed alla difesa dei diritti inviolabili dell'uomo, inducono a ritenere che non irragionevolmente il legislatore ha considerato quella tutela necessaria alla repressione dei reati: ad uno scopo che coincide con un interesse generale di tutta la collettività e, nello stesso tempo, con l'interesse di quanti, vittime di azioni criminose, hanno pur diritto a far valere le loro ragioni innanzi al giudice e tale diritto vedono di fatto salvaguardato anche nella misura in cui alla polizia giudiziaria riesca di ricercare i colpevoli e di assicurare le prove dei reati.
3. - Posta questa premessa, occorre accertare se l'art. 349, ultimo comma, c.p.p. soddisfi, nei sensi suddetti, l'interesse della giustizia senza apportare sostanziali e rilevanti limitazioni al diritto di difesa, che a sua volta é oggetto di una specifica e rigorosa garanzia costituzionale.
La Corte ritiene che al quesito debba darsi risposta affermativa sulla base della elementare constatazione che il divieto fatto al giudice di ricevere dalla polizia giudiziaria notizie date da persone i cui nomi essa non ritenga di rivelare é pienamente sufficiente ad impedire che l'affermazione di responsabilità dell'imputato possa essere fondata, anche in minima parte, su quelle notizie. Ed invero una corretta applicazione delle norma esclude perentoriamente la possibilità, paventata dall'ordinanza di rimessione, che il giudice, nell'ambito del suo prudente apprezzamento delle circostanze di causa, finisca col basare anche sulle c.d. confidenze la propria decisione. La legge, vietando al giudice di ricevere le notizie, indirettamente ma inequivocabilmente vieta alla polizia giudiziaria di fornirgliele; relega quelle informazioni nel campo delle circostanze, processualmente irrilevanti, che hanno indotto la polizia a ricercare in una certa direzione le tracce e le prove del reato; in definitiva, sbarra ad esse le porte del processo. E poiché il canone secondo il quale al giudice é consentito di apprezzare secondo la sua esperienza il valore del materiale probatorio presuppone che non si tratti di prove vietate dalla legge, é certo che alla formazione del suo convincimento non possono legittimamente concorrere quelle notizie che la legge gli impone di "non ricevere". Giova aggiungere che la sanzione di nullità, che espressamente assiste quel divieto, consente all'interessato di ottenere la repressione della violazione di legge nella quale eventualmente il giudice sia incorso: sicché deve escludersi ogni pregiudizio all'esercizio del suo diritto di difesa.
A diversa conclusione non può condurre l'esemplificazione, fatta dal giudice a quo, di casi nei quali potrebbe sussistere un qualche interesse dell'imputato all'acquisizione al processo delle notizie date alla polizia giudiziaria, attraverso la citazione del loro autore quale testimone (caso di notizia ad esclusivo carico di un coimputato o di notizia in tutto od in parte favorevole all'imputato). A tal proposito, richiamando quanto si é già detto, si deve tener presente che, trattandosi di valutare il conflitto in cui eventualmente possano trovarsi due interessi costituzionalmente garantiti, tale valutazione deve verificare se il legislatore, risolvendole in un certo modo, abbia posto ad uno dei due beni in collisione (nella specie al diritto di difesa) un limite di entità tale da comprometterne seriamente l'esercizio. Ciò non può dirsi per la disposizione in esame: essa non impedisce all'imputato, se conosce il nome del confidente, di chiedere che questo sia citato come testimone; d'altra parte occorre pur considerare che la posizione dell'imputato é presidiata dalla presunzione di non colpevolezza, in forza della quale non già la mancanza di prove di innocenza, ma la presenza di prove a carico può giustificare una sentenza di condanna. Con questo non si vuole escludere che in ipotesi marginali l'applicazione della norma denunziata possa recare una qualche limitazione al diritto di difesa dell'imputato: si vuol solo constatare che questo diritto in nessun caso subisce una lesione tale da indurre a ritenere che l'art. 349, ultimo comma, c.p.p. violi l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
4. - Anche nel suo riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione deve essere considerata non fondata.
Il giudice a quo muove, nel prospettarla, dal presupposto che la disposizione attribuisca alla polizia giudiziaria una "discrezionalità assoluta", un potere che si risolve in un "arbitrio". Questa premessa non ha fondamento. Si é già detto quale é la ratio della norma e si deve solo aggiungere che se alla polizia giudiziaria la facoltà di rivelare o non rivelare il nome del confidente é attribuita in considerazione delle esigenze connesse all'espletamento delle sue funzioni, questa finalità segna i confini del suo potere, il cui abuso - come venne già chiarito nella sentenza n. 114 del 1968 - non si sottrae alle sanzioni, penali o disciplinari, previste dall'ordinamento. E non é senza importanza per la questione ora in esame rilevare che il potere che qui viene in considerazione cade nella funzione istituzionale della polizia giudiziaria: in una funzione nell'esercizio della quale essa é responsabile di fronte ad autorità appartenenti all'ordine giudiziario (art. 220, secondo comma; art. 229, secondo comma, c.p.p.), come tali poste in posizione di assoluta indipendenza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, del codice di procedura penale, proposta, dall'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 2 dicembre 1970.