ORDINANZA N. 171
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promossi:
l) con ordinanza emessa il 17 gennaio 1970 dal tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Ghirardini Renzo, il curatore del fallimento Ghirardini e la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970;
2) con ordinanza emessa il 21 febbraio 1970 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Bisi Ferdinando, Palenga Alessandro ed altri, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con le due ordinanze indicate in epigrafe, emesse rispettivamente, il 17 gennaio 1970, dal tribunale di Pistoia e dal pretore di Roma, il 21 febbraio 1970, é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare) nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio;
che innanzi a questa Corte si é costituito, con atto 12 marzo 1970, il sig. Palenga Alessandro, assistito dall'avv. Vincenzo Colacino.
Considerato che la disposizione denunziata, nei sensi sopra prospettati, é stata dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza n. 141 del 2 luglio 1970;
che pertanto, assorbito ogni altro rilievo, va dichiarato con ordinanza che la questione stessa é manifestamente destituita di fondamento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 141 del 2 luglio 1970, nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 18 novembre 1970.