Ordinanza n. 170 del 1970
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ORDINANZA N. 170

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 666 del codice penale e 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 agosto 1969 dal pretore di Varallo Sesia nel procedimento penale a carico di Guala Franco ed altri, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970;

2) ordinanza emessa il 6 marzo 1970 dal tribunale di Trento nel procedimento penale a carico di Niccolodi Bruno, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto in fatto che con le ordinanze indicate in epigrafe é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 666 del codice penale, e 68 del testo unico delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prescrivono la licenza del questore per le feste da ballo, gli spettacoli e i trattenimenti dati in luogo aperto al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione;

che le predette ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

che in questa sede non vi é stata costituzione di parte.

Considerato che con sentenza n. 56 del 9 aprile 1970 questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 666 del codice penale e 68 deI R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luogo aperto al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale, occorre la licenza del questore;

che, pertanto, tali disposizioni hanno cessato di avere efficacia e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della detta sentenza (art. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Visti l'art. 26, secondo comma, della citata legge n. 87 del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 666 del codice penale e 68 del testo unico delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dichiarati costituzionalmente illegittimi - nei sensi di cui in motivazione - con la sentenza n. 56 del 9 aprile 1970.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1970.