ORDINANZA N. 156
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promossi:
1) con ordinanza emessa il 7 novembre 1969 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento penale a carico di Nicola Lusso, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970;
2) con ordinanza emessa il 18 dicembre 1969 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Vincenzo Balducci, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970;
3) con ordinanza emessa il 10 dicembre 1969 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Maria Raimondo, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che le ordinanze di rimessione indicate in epigrafe propongono questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui prevede la facoltatività dell'assistenza tecnica di un difensore, in riferimento all'art. 24, secondo comma (ordinanza della Corte d'appello di Torino), e agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione (ordinanze del tribunale di Torino);
che i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;
che nessuna delle parti si é costituita.
Considerato che la norma denunziata é stata dichiarata illegittima con sentenza di questa Corte n. 76 del 1970.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 76 del 20 maggio 1970, nella parte in cui non prevede l'assistenza obbligatoria del difensore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 6 novembre 1970.