ORDINANZA N. 149
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promossi con due ordinanze del tribunale di Torino rispettivamente emesse il 10 luglio 1969 ed il 15 dicembre 1969 nei procedimenti penali a carico di Lanza Fortunato e Pistoia Michele, iscritte ai nn. 8 e 75 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970 e n. 76 del 25 marzo 1970.
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che le ordinanze del tribunale di Torino 10 luglio e 15 dicembre 1969 sollevano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui prevede come facoltativa l'assistenza tecnica del difensore, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 76 del 25 maggio 1970 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma citata, limitatamente alla mancata previsione dell'assistenza obbligatoria del difensore.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte denunciata, in quanto già dichiarata costituzionalmente illegittima.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1970.