ORDINANZA N. 147
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 68 del testo unico delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 settembre 1969 dal pretore di San Ginesio nel procedimento penale a carico di Tesei Angelo, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970;
2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1970 dal pretore di San Valentino in Abruzzo nel procedimento penale a carico di Mancini Antonio ed altri, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto in fatto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 68 del testo unico delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono la licenza del questore per le feste da ballo, gli spettacoli ed i trattenimenti dati in luogo aperto al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione;
che le predette ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
che in questa sede non vi é stata costituzione di parte.
Considerato che, con sentenza n. 56 del 9 aprile 1970, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale nella parte in cui prescrivono che per i trattamenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore;
che, pertanto, tali disposizioni hanno cessato di avere efficacia e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della detta sentenza (artt. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Visti l'art. 26, secondo comma, della citata legge n. 87 del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 68 del testo unico delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, dichiarati costituzionalmente illegittimi - nei sensi di cui in motivazione - con la sentenza n. 56 del 9 aprile 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1970.