ORDINANZA N. 139
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 dicembre 1969 dal pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Felloni Ardenzo ed altri, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970;
2) ordinanza emessa il 14 febbraio 1970 dal pretore di Trento nel procedimento penale a carico di Chiais Luigi ed altri, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 6 maggio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che con ordinanza 6 dicembre 1969, pronunciata nel corso del procedimento penale contro Felloni Ardenzo ed altri, il pretore di Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, che punisce coloro che prendono la parola nel corso di riunioni non preavvisate, in riferimento all'art. 21 della Costituzione;
che identica questione é stata altresì sollevata dal pretore di Trento con l'ordinanza 14 febbraio 1970, pronunciata nel corso del procedimento penale contro Chiais Luigi ed altri;
che nessuno si é costituito nei relativi giudizi, i quali possono essere riuniti avendo uguale oggetto.
Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 90 del 3 giugno 1970, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del T.U. delle leggi di P.S., nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma;
che, per effetto di tale sentenza, l'indicata norma ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 90 del 3 giugno 1970, nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione del preavviso previsto dal primo comma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1970.