ORDINANZA N. 134
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 398, terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 febbraio 1969 dal tribunale di Como nel procedimento penale a carico di Cavalera Virgilio ed altri, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969;
2) ordinanze emesse il 10 dicembre 1968 e il 30 gennaio 1969 dal tribunale di Ferrara nei procedimenti penali a carico rispettivamente di Faccin Donato e Riccardo e di Artioli Bruno, iscritte ai nn. 328 e 329 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969;
3) ordinanza emessa il 23 maggio 1969 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Garbini Renzo, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1969;
4) ordinanza emessa il 19 settembre 1969 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Muzzati Alberto, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzl'.
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe sollevano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, terzo comma, del codice di procedura penale, in quanto consente che il pretore emetta il decreto di citazione a giudizio senza interrogare l'imputato o contestare il fatto, violando in tal modo il principio di eguaglianza ed il diritto di difesa, specialmente nei casi in cui la polizia giudiziaria abbia proceduto ad atti per i quali é obbligatoria la nomina di un difensore secondo quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 1968 (e successivamente stabilito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, che modifica l'art. 225 del codice di procedura penale);
che i vari giudizi possono essere riuniti trattandosi della identica questione;
che in questa sede non vi é stata costituzione di parti.
Considerato che con la sentenza n. 46 del 1967 questa Corte ha già dichiarata non fondata la stessa questione;
che tale statuizione deve esser mantenuta ferma nonostante le argomentazioni svolte nelle ordinanze in relazione all'ipotesi nella quale il decreto di citazione sia stato preceduto da atti di polizia giudiziaria;
che, infatti, ove il pretore abbia svolto tali atti attraverso la polizia giudiziaria (artt. 231, primo comma, e 398, primo comma) egli é tenuto ad interrogare l'imputato in forza della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 398 cod. proc. pen. (sent. n. 33 del 1966), che investe tutti i casi nei quali il pretore, direttamente o attraverso l'impiego della polizia giudiziaria, compie atti istruttori (v. anche sent. n. 16 del 1970).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, terzo comma, del codice di procedura penale (poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1970.