ORDINANZA N. 120
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultima parte, e dell'art. 16 - in relazione all'art. 12 - della legge 27 maggio 1929, n. 847, contenente disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 aprile 1968 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Leporati Marco e Bolza Iolanda, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968;
2) ordinanza emessa il 23 ottobre 1968 dal tribunale di Milano sull'opposizione del pubblico ministero avverso le pubblicazioni di matrimonio richieste da Ghisotti Denzo Giancarlo e Siliprandi Bianca Virginia, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.
Ritenuto che con ordinanza 10 aprile 1968 il tribunale di Milano nel giudizio civile vertente tra Leporati Marco e Bolza Iolanda ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, in relazione all'art. 12 della stessa legge e in riferimento all'art. 3, prima parte, della Costituzione (reg. ord. n. 171/68);
che con ordinanza 23 ottobre 1968 il tribunale di Milano sulla opposizione del pubblico ministero avverso le pubblicazioni di matrimonio richieste da Ghisotti Denzo Giancarlo e Siliprandi Bianca Virginia ha promosso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultima parte, della legge 27 maggio 1929, n. 847, in riferimento all'art. 3, prima parte, della Costituzione (reg. oR.D. n. 34/69);
che con ordinanza 22 febbraio 1969 il pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Gualtieri Fernando ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, quarto, quinto e sesto comma, del Concordato, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione (reg. oR.D. n. 190/69); che con ordinanza 31 ottobre 1969 la Corte d'appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Ferri Carla e Mc Kenna James ha proposto la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 34, quarto, quinto e sesto comma, del Concordato, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 102, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, e 10, secondo comma, della Costituzione (reg. oR.D. n. 105/70); e che la discussione di queste due cause é stata fissata all'udienza di questa Corte dell'11 novembre 1970.
Considerato che é opportuno procedere all'esame congiunto delle quattro cause suddette;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce le cause stesse e dispone che esse siano chiamate all'udienza dell'11 novembre 1970.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1970.