Sentenza n. 115 del 1970
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 115

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

AVV. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1968 dal tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra Facini Anna ed altri e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Valerio Flamini, per l'INAIL, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con atto di citazione 11 novembre 1966, Facini Anna vedova Fantin conveniva avanti il tribunale di Udine Zanelli Ermanno e Rombal di Ancilla in Zanelli per chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla morte di Fantin Renato, deceduto a seguito di incidente stradale verificatosi mediante lo scontro fra un carro agricolo da lui condotto e un autocarro guidato dal convenuto Zanelli.

Il tribunale, con sentenza non definitiva 9 marzo 1967, dichiarava che l'incidente era stato causato in eguale misura dalla colpa concorrente dell'investitore e dell'investito.

In sede di liquidazione interveniva in causa l'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che deduceva di aver corrisposto agli eredi del Fantin un indennizzo di lire 6.220.600, oltre un assegno speciale di morte di lire 215.000, e, in forza dell'art. 1916 del codice civile, chiedeva la rivalsa per surrogazione a carico dei convenuti per l'intera somma.

Il tribunale di Udine - ritenendo che, in caso di colpa concorrente del danneggiante e del danneggiato-assicurato, la rivalsa per surrogazione debba farsi con l'eliminazione della quota di danno prodotto da quest'ultimo - con ordinanza in data 24 ottobre 1968, sollevava di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, sostenendo che esso, nella contraria interpretazione ritenuta dalla Corte di cassazione e richiamata dall'INAIL - e che ammette la rivalsa per l'intero - oltre che il senso di giustizia, violava il principio di eguaglianza tutelato dall'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Come l'assicuratore, aggiungeva il tribunale, in caso di colpa esclusiva del danneggiato-assicurato nella produzione dell'evento dannoso, paga a lui l'indennità senza (poter) esercitare rivalsa, così, in caso di colpa concorrente di lui, dovrebbe, nell'esercitare la rivalsa per surrogazione verso il terzo coautore del danno, eliminare la parte di indennità corrispondente alla quota del danno prodotto per colpa di quello e limitare la rivalsa alla differenza. Il che comporterebbe una più equa distribuzione della somma dovuta dal terzo fra il danneggiato - assicurato e l'assicuratore perché egli non si vedrebbe portar via dallo stesso assicuratore - che si é obbligato a indennizzarlo dietro pagamento dei premi - una parte del risarcimento, come ora avviene.

Si é costituito avanti la Corte l'Istituto nazionale delle assicurazioni sugli infortuni sul lavoro ed é intervenuta la presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.

L'Istituto ha chiesto che la questione di costituzionalità proposta dal tribunale di Udine, venga dichiarata inammissibile, per omessa valutazione della rilevanza, o quanto meno infondata per la stessa evanescenza ed indeterminabilità, sul piano della giustizia costituzionale, della questione dedotta.

L'Avvocatura concludeva parimenti per la dichiarazione di infondatezza, pure per la impossibilità di determinare in concreto i termini della questione.

 

Considerato in diritto

 

1. - Nell'ordinanza del tribunale di Udine é proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Secondo l'ordinanza, la rivalsa per surrogazione verso i terzi responsabili della produzione di un danno, che il detto articolo autorizza a favore dell'assicuratore che ha pagato l'indennità, dovrebbe, in caso di colpa concorrente del danneggiato-assicurato nella produzione dell'evento dannoso, essere ridotta della parte di danno causato dalla percentuale di colpa del danneggiato medesimo.

Ove tale riduzione non si pratichi, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene debba farsi, sarebbe violato il principio di eguaglianza, tutelato dall'art. 3, comma primo, della Costituzione, perché come l'assicuratore, in caso di colpa esclusiva del danneggiato-assicurato, paga l'intera indennità senza (potere) esercitare rivalsa, così, in caso di sua colpa parziale, dovrebbe, avendo pagato, escludere dalla rivalsa la parte di indennità corrispondente alla parte di colpa di lui.

2. - La difesa dell'INAIL ha eccepito il difetto nell'ordinanza di un giudizio di rilevanza.

Ma ciò non é esatto perché, pur senza far menzione di quella espressione d'uso, il giudice a quo motiva in modo più che sufficiente, anche con esemplificazioni numeriche, quale effetto produce l'applicazione della norma ritenuta incostituzionale sul caso concreto, e quali conseguenze si verificherebbero ove questa, o una determinata sua interpretazione, venisse a cadere, a seguito di una dichiarazione di illegittimità costituzionale.

3. - Nel merito, la proposta questione non é fondata.

Per quanto voglia ricercarsi, nella struttura dell'art. 1916 del codice civile, ed in riferimento alle varie fattispecie di sue applicazioni, un qualche aspetto di irrazionalità, altro non si può rilevare che una certa mancanza di uniformità, invero più apparente che reale, a proposito della rivalsa non esercitata, perché non esercitabile, in caso di pagamento di indennità per danno causato dalla esclusiva colpa del danneggiato-assicurato, di fronte alla rivalsa, al contrario esercitata, e senza eliminazione della parte attribuibile, nella produzione dell'evento, alla colpa di lui, quando questa é soltanto concorsa a produrre l'evento.

Si può anche discutere sul reale contenuto della norma, e sull'esattezza dell'interpretazione ritenuta, ma non si può indurre da quella, invero apparente difformità, nessun elemento favorevole al dedotto vizio di costituzionalità.

Per aversi violazione del principio di eguaglianza occorre infatti che le situazioni diversamente trattate siano analoghe fra loro. Qui invece, fra gli effetti che, ai fini della surrogazione dell'assicuratore, si riconnettono alla colpa totale e alla colpa parziale del danneggiato-assicurato, non vi é equivalenza di presupposti.

Nel primo caso, una rivalsa per surrogazione non si esercita, perché manca la persona contro cui farla valere, non essendovi un terzo autore di danno. Nel secondo caso la rivalsa stessa si esercita perché vi é un terzo che, sia pure in modo concorrente, il danno ha prodotto, e si esercita per l'intero e non per la sola parte causata dalla colpa di lui - o, che é lo stesso, senza eliminare la quota attinente la colpa del danneggiato-assicurato -, perché così la legge, secondo l'interpretazione accettata, ha creduto, nella sua discrezionalità, di stabilire.

E poiché, come già si é detto, non vi é irrazionalità nella statuizione difforme relativa a due situazioni che non possono considerarsi equivalenti fra loro, il dedotto vizio di incostituzionalità non sussiste.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, proposta con l'ordinanza del tribunale di Udine indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1970.