ORDINANZA N. 104
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 41, 43, 44, 45 e 46 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190; degli artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari); dell'art. 75 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti) e dell'art. 223 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse l'8 ottobre 1969 dal pretore di Castelfranco Veneto, il 31 ottobre 1969 dal pretore di Gallarate e il 18 ottobre 1969 dal pretore di Paliano nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Riondato Silvano, Mengato Adriano e Felici Mario, iscritte ai nn. 428, 442 e 443 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.5 del 7 gennaio 1970;
2) ordinanza emessa il 27 ottobre 1969 dal pretore di Casarano nel procedimento penale a carico di Adamo Michele, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970;
3) ordinanze emesse il 7 ottobre 1969 dal pretore di Cassano d'Adda, l'8 ed il 1 ottobre 1969 dal tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Parmeggiani Tiziano, D'Amelio Alfonso e D'Amelio Michele, iscritte al n. 471 del registro ordinanze 1969 ed ai nn. 1 e 2 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970;
4) ordinanza emessa il 21 ottobre 1969 dal pretore di Sant'Angelo dei Lombardi nel procedimento penale a carico di Di Conza Francesco e De Filippo Michele, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970;
5) ordinanza emessa l'11 dicembre 1969 dal tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Cammarata Filippa, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970;
6) ordinanza emessa il 12 gennaio 1970 dal pretore di Casarano nel procedimento penale a carico di Marzano Flavio, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'11 marzo 1970;
7) ordinanze emesse il 21 ottobre 1969 dal pretore di Sant'Angelo dei Lombardi e l'8 ottobre 1969 dal pretore di Pisa nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Santoro Teresa e di Rossi Elio e Dino, iscritte ai nn. 58 e 61 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970;
8) ordinanze emesse il 23 gennaio 1970 dal pretore di Capri e il 3 dicembre 1969 dal tribunale di Savona nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Auricchio Gennaro e Federico Attilio e di Saracco Leandro, iscritte ai nn. 79 e 87 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970.
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe propongono questioni di legittimità costituzionale che hanno ad oggetto: a) gli artt. 41, 43, 44, 45 e 46 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562), nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190; b) gli art. 1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; c) l'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580; d) l'art. 75 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162; e) l'art. 223 del codice di procedura penale;
che le disposizioni sub a), b), c) e d) sono state denunziate - in riferimento all'art. 24 e, da alcune ordinanze, anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione - nella parte in cui escludono le garanzie di difesa nelle operazioni di prelievo, di analisi e di revisione di analisi dei campioni;
che l'art. 223 del codice di procedura penale é stato denunziato - in riferimento all'art. 24 della Costituzione nella parte in cui consente che la polizia giudiziaria proceda ad operazioni tecniche senza l'intervento della difesa;
che innanzi a questa Corte nessuna delle parti si é costituita e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che, trattandosi di questioni identiche od analoghe, i giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento; che questa Corte con sentenza n. 148 del 27 novembre 1969 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 223, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esso escludeva che alle operazioni tecniche della polizia giudiziaria si dovessero applicare gli artt. 390, 304 bis, ter e quater dello stesso codice;
che con sentenza n. 149 del 27 novembre 1969 venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580, nella parte in cui per la revisione delle analisi veniva esclusa l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale;
che nella stessa sentenza vennero dichiarate non fondate le questioni aventi ad oggetto le disposizioni relative alle operazioni di prelievo e di prima analisi dei campioni;
che a quest'ultimo proposito le ordinanze di rimessione non adducono motivi che possano indurre a conclusioni diverse da quelle della precedente sentenza, sicché le relative questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;
che tale dichiarazione può essere estesa anche all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283, ed all'art. 75 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 - disposizioni non esaminate nella precedente occasione - che riguardano modalità attinenti alle ispezioni e prelievi dei campioni;
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara - nei sensi di cui in motivazione - la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 41, 43, 44, 45 e 46 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (contenente disposizioni sulla "repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari"), convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190; degli artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (contenente la "disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari"); dell'art. 75 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (contenente "norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti") e dell'art. 223 del codice di procedura penale, proposte dalle ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1970.