ORDINANZA N. 101
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul conflitto di attribuzione sorto per effetto del decreto 19 settembre 1968, n. 24362, dell'Amministrazione provinciale di Genova in materia di pesca nelle acque interne, sollevato dal pretore di Chiavari con ordinanza emessa il 3 maggio 1969 sulle denuncie a carico di Tarasco Ezio, Salimbeni Alessandro e Melchioni Giovanni ed iscritta al n. 3 del registro ricorsi 1969.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice relatore Michele Fragali.
Ritenuto che il presidente della provincia di Genova il 19 settembre 1968, in virtù dei poteri accordatigli dall'art. 49 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e in base all'art. 15, lett. b, del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con R.D. 22 novembre 1914, n. 1486, disponeva alcuni divieti di pesca in alcune acque interne;
che, intervenuta la legge 3 maggio 1967, n. 317, sulla depenalizzazione di alcune infrazioni, il pretore di Chiavari, provvedendo in merito ad alcune denuncie trasmessegli per violazione del divieto predetto, rinviava gli atti alla provincia sostenendo che il provvedimento provinciale non poteva non comprendersi fra quei regolamenti la cui violazione per l'art. 1 lett. d della legge predetta più non costituisce reato;
che la provincia, seguendo un parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riteneva di andare in contrario avviso e con nota 3 aprile 1969 restituiva gli atti al pretore;
che in conseguenza di ciò il pretore il 3 maggio 1969 proponeva a questa Corte istanza di risoluzione del conflitto insorto, ritenendo che si versasse nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 134 della Costituzione;
che non c'é stata costituzione di parti.
Considerato che la provincia non é organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, secondo la disposizione dell'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che tale osservazione assorbe altri profili, pure attinenti alla ammissibilità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal pretore di Chiavari con il provvedimento indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1970.