ORDINANZA N. 92
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
AVV. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla composizione delle sezioni specializzate agrarie, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1969 dal tribunale di Bologna - sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra Tamba Giuseppe e Nanni Adolfo, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970;
2) ordinanze emesse l'11 novembre 1969 dal tribunale di Terni - sezione specializzata agraria - nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Luccioni Mario ed altro e Rampiconi Argino, tra Chitarrini Ascenza ed altra e Guelfi Bonaventura e tra Angelici Gioberto ed altro e Di Paolo Carlo, iscritte ai nn. 47, 48 e 49 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati;
Ritenuto che, con ordinanza 20 ottobre 1969, pronunciata nel corso della causa civile vertente tra Tamba Giuseppe e Nanni Adolfo, la sezione specializzata agraria del tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, quarto comma, e 4, primo comma, legge 2 marzo 1963, n. 320, per violazione degli artt. 104, 105 e 108, della Costituzione;
che con tre ordinanze identiche in data 11 novembre 1969, pronunciate nel corso delle cause civili vertenti rispettivamente tra Luccioni Mario ed altro e Rampiconi Argino, tra Chitarrini Ascenza ed altra e Guelfi Bonaventura e tra Angelici Gioberto ed altro e Di Paolo Carlo, la sezione specializzata agraria del tribunale di Terni ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 ed 8 della legge suddetta per violazione dei medesimi articoli della Costituzione;
che nessuno si é costituito nei relativi giudizi, i quali possono essere riuniti avendo eguale oggetto;
Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, con sentenza n. 53 del 25 marzo 1970, questa Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, quarto comma, e 4, legge 2 marzo 1963, n. 320, che era stata precedentemente sollevata anche da altri giudici;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione;
che gli argomenti in essa svolti valgono anche per quanto riguarda l'impugnazione degli altri commi dell'art. 3 e dell'art. 8 della legge, che non assume autonomo rilievo rispetto a quella rivolta nei confronti delle disposizioni già esaminate dalla Corte;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 ed 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla composizione delle sezioni specializzate agrarie, per violazione degli artt. 104, 105 e 108, della Costituzione, promossa con le ordinanze 20 ottobre 1969 della sezione specializzata agraria del tribunale di Bologna ed 11 novembre 1969 della sezione specializzata agraria del tribunale di Terni.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1970.