Ordinanza n. 84 del 1970

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ORDINANZA N. 84

 

ANNO 1970

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

 

Prof. Michele FRAGALI

 

Prof. Costantino MORTATI

 

Prof. Giuseppe CHIARELLI

 

Dott. Giuseppe VERZI

 

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

 

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

 

Dott. Luigi OGGIONI

 

Avv. Ercole ROCCHETTI

 

Prof. Enzo CAPALOZZA

 

Prof. Vezio CRISAFULLI

 

Dott. Nicola REALE

 

Prof. Paolo ROSSI

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

ORDINANZA

 

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con il decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1969 dal giudice istruttore presso il tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Barone Antonino ed altri, iscritta al n. 461 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970;

 

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

 

Ritenuto che l'ordinanza é stata regolarmente notificata alle parti private, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Regione siciliana, nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

 

che non vi é stata costituzione di parti innanzi a questa Corte;

 

che con la indicata ordinanza é stata sollevata questione di legitimità costituzionale degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana, contenenti norme sui giudizi penali di competenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana, in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 3, 28, 102 e 134 della Costituzione;

 

Considerato che questa Corte con la sentenza 15-22 gennaio 1970, n. 6, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale delle stesse norme;

 

che, in simili casi secondo la giurisprudenza costante, la questione sottoposta alla Corte deve essere dichiarata manifestamente infondata, avendo le norme dichiarate costituzionalmente illegittime cessato di avere efficacia;

 

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana, sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe.

 

 

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1970.

 

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

 

 

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1970.