ORDINANZA N. 74
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordina mento degli usi civici, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1969 dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma nel procedimento vertente tra il comune di Filettino ed il comune di Guarcino, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970;
Udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma ha sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, in riferimento all'art. 108 della Costituzione;
che il giudice a quo ha premesso che il Ministro per l'agricoltura e le foreste non si é avvalso del potere di cui alla norma denunciata, nella prima applicazione della legge, in quanto, in materia, si é provveduto con regi decreti o - decreti del Capo dello Stato; ed in particolare che la provincia di Frosinone, di cui fanno parte i comuni in lite (compresi originariamente nella circoscrizione territoriale del commissariato con sede in Roma, con R.D. 16 giugno 1927, n. 1255), é stata trasferita nella circoscrizione del commissariato di Napoli (con R.D. 13 aprile 1939, n. 677) ed infine restituita a quello di Roma (con D.P.R. 19 aprile 1958, n. 536);
che, conseguentemente, a detto giudice non é sembrato "che ciò potesse legittimamente farsi senza violare il R.D. 13 aprile 1939, n. 677 sopra ricordato, che determinava legislativamente la competenza del commissariato di Napoli"; e che pertanto a suo avviso "non andrebbe lontano dal vero chi ritenesse l'incompetenza del commissariato di Roma e ferma la competenza di quello di Napoli";
che, secondo lo stesso giudice a quo "in contrario, però, potrebbe opinarsi che, in tanto fu provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, in quanto s'intese, da parte del Ministero, far riferimento all'art. 27, ultimo comma, della legge fondamentale n. 1766 sopra ricordata, che sarebbe in contrasto con l'art. 108 della Costituzione"; e così posta la questione, "non sembra che possa ritenersi manifestamente infondata";
Considerato che la motivazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione appare perplessa, atteso che del D.P.R. n. 536 del 1958 sono fornite due interpretazioni contrastanti e non vengono addotti argomenti a sostegno di quella presumibilmente accolta;
che ricorrono perciò i presupposti perché il giudice a quo riesamini il problema come sopra indicato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1970.