Sentenza n. 70 del 1970

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SENTENZA N. 70

 

ANNO 1970

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

 

Prof. Michele FRAGALI

 

Prof. Costantino MORTATI

 

Prof. Giuseppe CHIARELLI

 

Dott. Giuseppe VERZÌ

 

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

 

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

 

Dott. Luigi OGGIONI

 

Dott. Angelo DE MARCO

 

Avv. Ercole ROCCHETTI

 

Prof. Enzo CAPALOZZA

 

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

 

Prof. Vezio CRISAFULLI

 

Dott. Nicola REALE

 

Prof. Paolo ROSSI

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

SENTENZA

 

 

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 dicembre 1969, depositato in cancelleria l'8 gennaio 1970 ed iscritto al n. 1del registro ricorsi 1970, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia 2 settembre 1969, con il quale é stato disposto il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione "Società nautica pietas julia".

 

Visto l'atto di costituzione della regione Friuli-Venezia Giulia;

 

udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1970 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

 

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avvocato Gaspare Pacia, per la regione.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

Con ricorso del 21 dicembre 1969 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia in data 2 settembre 1969, con cui é stato disposto, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione privata "Società nautica pietas julia" avente lo scopo di coltivare lo sport del remo, della vela, del motore e del nuoto.

 

Si osserva nel ricorso che il provvedimento andrebbe annullato perché violerebbe l'art. 8 in relazione agli artt. 4 n. 14, e 5 dello statuto regionale che attribuiscono tassativamente alla regione potestà legislativa e connesse funzioni amministrative in materia di "istituzioni sportive". Invero, é attribuito alla regione di istituire enti pubblici pel raggiungimento di finalità rientranti nelle materie devolute alla competenza regionale, ma tale attribuzione non potrebbe spingersi fino alla creazione, regolamentazione e disciplina delle persone giuridiche private, che hanno e debbono avere nell'ordinamento giuridico statale una loro propria unitaria disciplina trascendente l'ambito delle singole materie attribuite alla regione.

 

Le disposizioni del codice civile sul riconoscimento delle persone giuridiche, prosegue il ricorso, attengono allo stato ed alla capacità delle persone, e presuppongono l'accertamento degli elementi necessari per la loro esistenza, che debbono rispondere ad esigenze di ordine generale, la cui valutazione non potrebbe comunque essere rimessa alla regione.

 

Il provvedimento impugnato non potrebbe, d'altra parte, considerarsi strumentalmente connesso con la materia attribuita alla regione, essendo dotato di una efficacia autonoma concernente la nascita della persona giuridica, onde anche sotto questo profilo esorbiterebbe dai limiti della competenza regionale.

 

Il Presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia si é ritualmente costituito contestando la fondatezza del ricorso. In sostanza, secondo il resistente, la locuzione "istituzioni sportive" di cui all'art. 4, n. 14, dello statuto, includerebbe indubbiamente anche gli enti privati, né sarebbe concepibile escludere dalla competenza regionale le attribuzioni che condizionano l'esistenza degli enti medesimi. D'altra parte anche indipendentemente da tale argomentazione di carattere testuale nulla vieterebbe che le regioni si avvalgano anche di enti di carattere privato per il raggiungimento dei propri fini di natura pubblica e che, conseguentemente, ne determinino direttamente l'esistenza.

 

Conclude pertanto chiedendo respingersi il ricorso.

 

L'Avvocatura dello Stato ha depositato tempestivamente una memoria illustrativa con cui, sviluppando le tesi già svolte, contesta l'interpretazione della espressione "istituzioni sportive" di cui al citato art. 4, n. 14, dello statuto regionale, proposta dalla difesa della regione, ed in proposito osserva, sostanzialmente, che il detto termine avrebbe tecnicamente un significato ben preciso, limitato alle persone giuridiche pubbliche. La disposizione statutaria non sarebbe comunque estensibile al punto da ricomprendere procedure che, come quella in esame, non siano strumentalmente necessarie o sufficienti rispetto alla materia considerata. E tale conclusione risulterebbe anche confermata in base all'art. 15 delle norme di attuazione dello statuto Friuli- Venezia Giulia, dal cui tenore non si potrebbe in alcun modo desumere la volontà del legislatore di attribuire alla regione la materia del riconoscimento delle persone giuridiche.

 

Anche la difesa della regione ha depositato nei termini una memoria con cui ribadisce le argomentazioni già addotte e, al fine di dimostrare ulteriormente la possibilità che la regione persegua i suoi scopi di natura pubblica anche attraverso enti privati, osserva che, nel diverso assetto che si andrebbe stabilendo nei rapporti fra diritto pubblico e privato, le persone giuridiche regolate dal I e V libro del codice civile cesserebbero di essere private, secondo la loro tradizionale configurazione, assumendo invece le caratteristiche di forme organizzatorie ugualmente utilizzabili per il perseguimento di scopi sia pubblici che privati.

 

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

1. - Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri viene basato sul sostanziale motivo che ogni riconoscimento di persona giuridica privata, riguardando lo stato e la capacità personale nella sfera privatistica, non potrebbe che spettare allo Stato, onde assicurare una disciplina uniforme nei confronti, sia dell'accertamento della rilevanza degli scopi, sia della susseguente tutela dei rapporti con altri soggetti di diritto.

 

La Corte non ritiene fondato l'addotto motivo di esclusione della competenza regionale.

 

2. - Va osservato che il riconoscimento di cui agli artt. 12 del codice e 1-2 delle norme di attuazione (R.D. n. 318 del 1942) avviene mediante provvedimento amministrativo (decreto del Capo dello Stato), che può essere anche adottato dai prefetti, se delegati dal Governo, qualora si tratti di enti ad attività limitata nell'ambito provinciale.

 

Al rilievo che il riconoscimento e, quindi, la istituzione di persona giuridica privata, costituisce esercizio di funzione amministrativa, va fatto seguire l'altro rilievo che attiene alla materia formante oggetto del riconoscimento. Nel caso in esame, la materia é quella indicata negli artt. 4, n. 14, ed 8 dello statuto, approvato con legge costituzionale n. 1 del 1963 e dalle successive norme di attuazione di cui al decreto presidenziale n. 1116 del 1965, nelle quali norme é precisata l'ampia competenza sostitutiva dell'amministrazione regionale a quella statale: compresa la materia delle istituzioni sportive, espressamente attribuita alla competenza legislativa e, corrispondentemente, amministrativa, della regione.

 

La Società nautica "Pietas julia" per le sue finalità istituzionali, consistenti nell'incremento degli sports acquatici e per la sua area di operatività, significata sia dalla localizzazione in sede regionale (Monfalcone) sia dall'assenza di qualsiasi indice di espansione extra- territorio, non può che ritenersi inquadrata nella suindicata materia statutaria.

 

3.- É poi da rilevare che l'attività amministrativa in esame, operando in materia di "istituzioni sportive", non può non comprendere tutti gli aspetti concreti riconducibili alle istituzioni medesime.

 

In questo senso, il riconoscimento della personalità ha una sua rilevanza nel settore della competenza regionale in esame: onde apparirebbe non logicamente corretto considerarlo come fenomeno giuridico a sé stante e del quale convenga ipotizzare, ai fini della competenza, una disciplina differente rispetto alla materia di cui, invece, é parte integrante. Il che risulta ancora più evidente, ove si consideri che il generale interesse che caratterizza ed accompagna un'attività di educazione fisica é qui rapportato alla misura locale, per cui é giustificato che la valutazione discrezionale degli scopi e dei mezzi pertinenti alle istituzioni da riconoscere, sia più agevolmente compiuta con gli strumenti d'indagine e di conoscenza a disposizione immediata e diretta dell'autorità decentrata, alla pari di quanto lo stesso art. 12 del codice civile consente per determinate categorie di enti operanti nell'ambito provinciale anziché nazionale.

 

E ciò indipendentemente dalla natura privata dell'ente, in quanto la procedura che culmina nell'atto di riconoscimento si concreta e si esaurisce nella valutazione della sussistenza degli elementi necessari per poter giungere, mediante l'identificazione dei connotati dell'ente stesso, al conferimento della personalità; ciò configurandosi come vero e proprio esercizio di pubblica amministrazione in una materia che, pur costituendo l'oggetto e lo scopo dell'ente privato, coincide con la materia attribuita alla competenza amministrativa regionale.

 

Le suesposte conclusioni non risultano in contrasto con la precedente giurisprudenza con cui questa Corte ha escluso la competenza normativa della regione in materia di diritto privato, giacché questo criterio non riguarda, ovviamente, il caso in esame, in cui non si tratta di dettare una particolare disciplina interna in materia di rapporti privati, bensì di dar corso, mediante una attività strettamente amministrativa, ad una competenza chiaramente indicata dallo statuto.

 

La soluzione adottata trova poi positivo riscontro nella sentenza n. 66 del 1961 con cui questa Corte, nel determinare l'ambito della competenza legislativa della regione della Valle d'Aosta in materia di attività agricole, industriali e commerciali, ha precisato che la competenza stessa si estende anche alla organizzazione di dette attività sempreché tale organizzazione si esaurisca nell'ambito di esse, così come si é sopra constatato verificarsi con riguardo all'attività amministrativa di riconoscimento degli enti privati, in relazione alla materia di cui all'art. 4, n. 14, dello statuto speciale.

 

É, infine, il caso di aggiungere che la competenza così riconosciuta alla regione partecipa dei limiti posti dall'ordinamento all'attività della pubblica amministrazione, onde gli atti relativi restano suscettibili dei rimedi previsti dalla legge ordinaria.

 

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

dichiara che spetta alla regione Friuli-Venezia Giulia il potere di riconoscimento di persone giuridiche private nella materia attinente alle istituzioni sportive di cui all'art. 4, n. 14, dello statuto regionale;

 

respinge, di conseguenza, il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso il decreto 2 settembre 1969 del Presidente della giunta regionale Friuli-Venezia Giulia che dispone il riconoscimento giuridico dell'Associazione "Società nautica pietas julia".

 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1970.

 

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

 

 

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1970.