Sentenza n. 68 del 1970

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SENTENZA N. 68

 

ANNO 1970

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

 

Prof. Michele FRAGALI

 

Prof. Costantino MORTATI

 

Prof. Giuseppe CHIARELLI

 

Dott. Giuseppe VERZÌ

 

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

 

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

 

Dott. Luigi OGGIONI

 

Dott. Angelo DE MARCO

 

Avv. Ercole ROCCHETTI

 

Prof. Enzo CAPALOZZA

 

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

 

Prof. Vezio CRISAFULLI

 

Dott. Nicola REALE

 

Prof. Paolo ROSSI

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

SENTENZA

 

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 26 maggio 1965, n. 595 (caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1968 dal tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Spinelli Marco e la società Centrale cementerie italiane, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.

 

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1970 il Giudice relatore Paolo Rossi;

 

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

Nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi al tribunale di Pistoia, il creditore opposto, soc. Centrale cementerie italiane, obiettava all'attore in opposizione, tale Marco Spinelli - istante, nel merito, per il risarcimento dei danni sofferti per la cattiva qualità della calce, ed in via istruttoria per l'ammissione di prove per consulenza tecnica e per testi -, che le prove richieste erano inammissibili ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 595, relative alle "caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici".

 

Il giudice a quo osservava che la disciplina introdotta dalla legge citata poteva essere interpretata in senso derogativo e non integrativo del sistema sancito dal codice civile in tema di denunzia dei vizi della cosa venduta; pertanto il combinato disposto degli artt. 4 e 5 della legge avrebbe potuto precludere le normali azioni spettanti in materia contrattuale all'acquirente che non si fosse previamente valso della particolare procedura prevista per l'accertamento dei requisiti di accettazione dei leganti idraulici e non avesse notificato al fornitore la contestazione della merce entro i tre mesi dalla relativa spedizione, a seguito del risultato delle analisi fatte tempestivamente effettuare dai soli laboratori tassativamente indicati dalla legge stessa.

 

Il tribunale di Pistoia, ritenendo quindi che il sistema creato dalla legge speciale avrebbe potuto sacrificare o eccessivamente comprimere la possibilità di far valere in giudizio le azioni nascenti dall'inadempimento del venditore, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della citata legge 26 maggio 1965, n. 595, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, e, sospeso il giudizio in corso, rimetteva gli atti a questa Corte.

 

Interveniva in giudizio, con atto depositato il 2 ottobre 1968, il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la infondatezza della questione sollevata.

 

Ha osservato l'Avvocatura che gli impugnati artt. 4 e 5 della legge 26 maggio 1965, n. 595, sono pienamente compatibili con l'art. 24, primo comma, della Carta, perché, da un lato, introducono, anche nell'interesse generale, necessarie garanzie per le prove da effettuarsi in appositi laboratori altamente qualificati, d'altro canto attengono ad una fase anteriore a quella dell'eventuale giudizio e non impediscono e non menomano affatto il diritto di ottenere, in caso di omissione delle particolari procedure, l'accertamento di eventuali vizi dei leganti stessi o di altre inadempienze del venditore, attesa la natura integrativa della legge speciale rispetto alla disciplina stabilita dal codice civile.

 

Con successiva memoria l'Avvocatura ha insistito nelle conclusioni prese.

 

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

La Corte costituzionale é chiamata a decidere se non limitino eccessivamente il diritto di agire in giudizio, consacrato dall'art. 24 della Costituzione, gli artt. 4 e 5 della legge 26 maggio 1965, n. 595, sul presupposto che, alla stregua dei medesimi, le azioni nascenti dalla compravendita di leganti idraulici potrebbero essere esperite dall'acquirente soltanto ove siano state osservate le particolari formalità previste per il prelievo dei campioni, da effettuarsi entro 30 giorni dalla spedizione; ove le analisi tecniche siano state demandate ai laboratori tassativamente elencati; ove infine la contestazione della merce sia stata notificata al fornitore entro tre mesi dalla spedizione.

 

Giova innanzitutto ricordare le ragioni che hanno indotto il legislatore ad emanare una disciplina speciale in tema di leganti idraulici, mediante un complesso di atti normativi, risalenti taluni a molte decine di anni or sono (e variamente rielaborati per il necessario adeguamento al progresso tecnico) l'ultimo dei quali é costituito dalla vigente impugnata legge 26 maggio 1965, n. 595.

 

É noto infatti che l'interesse pubblico concernente la sicurezza delle costruzioni, e la particolare natura delle merci impiegate, soggette a rapido deterioramento se non utilizzate tempestivamente, hanno giustificato l'emanazione di prescrizioni particolareggiate relative alla definizione delle caratteristiche tecniche proprie di ogni categoria e sottospecie di leganti, e alla necessità che la rispondenza delle merci ai requisiti legali venga accertata da laboratori pubblici, altamente qualificati, a seguito di una speciale adeguata procedura: quella appunto prevista dagli impugnati artt. 4 e 5 della vigente legge, che trovano il loro precedente normativo nei corrispondenti artt. 25 e 26 del R.D. 16 novembre 1939, n. 2228, 17 del R.D. 16 novembre 1939, n. 2231, e, prima ancora, negli artt. 15 del R.D.L. 29 luglio 1933, n. 1213, e 3 del R.D.L. 7 giugno 1928, n. 1431.

 

Le disposizioni da ultimo enumerate - come quelle vigenti - hanno sempre prescritto la necessità che l'eventuale contestazione della merce avvenisse entro termini brevi, previo accertamento del difetto dei prescritti requisiti di accettazione, ad opera degli istituti tassativamente indicati.

 

Individuata quindi la giustificazione della procedura speciale di cui trattasi, questa appare compatibile con l'invocato principio costituzionale di cui all'art. 24, primo comma, non risultando certamente compromessa per l'acquirente la possibilità di far valere in giudizio le proprie ragioni: oneri e termini (30 giorni e tre mesi) non sono tali che persona di normale diligenza non sia in grado di rispettarli.

 

In verità il tribunale di Pistoia accenna alla possibilità che la normativa speciale deroghi ai principi generali stabiliti dal codice civile in materia contrattuale, rendendo quindi eccessivamente onerosa la difesa dell'acquirente; quest'ultimo, per cautelarsi contro l'eventualità che il vizio del legante venga scoperto solo dopo il relativo impiego ed una volta decorsi i brevi termini prescritti per il ricorso ai particolari accertamenti, dovrebbe sempre, per l'acquisto di ogni singola partita di merce, valersi della procedura speciale.

 

Non pare tuttavia che siffatta interpretazione delle norme impugnate sia pacifica o, quanto meno, quella più attendibile.

 

É sufficiente infatti ricordare in proposito che secondo autorevole dottrina, e per giurisprudenza costante della Cassazione, la disciplina speciale precedentemente vigente in tema di leganti idraulici aveva natura meramente integrativa del codice civile, costituendo un opportuno perfezionamento del sistema previsto dall'art. 1513 del codice civile, anche al fine di consentire una più facile composizione delle controversie, senza tuttavia imporre necessariamente all'acquirente il ricorso alla procedura stessa, e consentendogli in ogni caso, salvo eventuali maggiori oneri probatori, di potersi valere delle comuni azioni spettanti in materia contrattuale.

 

A parte ciò, é da osservare che le norme impugnate non si distaccano profondamente dalla disciplina contenuta in generale, per la vendita, nel codice civile. Infatti, anche secondo questo codice o secondo gli usi che vi sono richiamati, il termine di decadenza in certi casi decorre, come ad esempio per le cose da trasportare, dalla consegna della cosa anziché dalla scoperta dei vizi o dei difetti di qualità (art. 1511 e 1496); inoltre, sempre per il codice, l'azione del compratore deve essere esercitata entro un anno (artt. 1495 e 1497) o perfino entro tre mesi (usi ex art. 1496) press'a poco come nella vendita di leganti idraulici. Tutto ciò prova come la legge denunciata non fuoriesca dal sistema, che prevede termini diversi per diversi tipi di merce: con la conseguenza che la maggiore o minore brevità del termine, purché contenuta entro limiti congrui (il che accade con le norme impugnate), non é irrazionale dovendosi adattare, la difesa in giudizio, alla peculiarità dei rapporti e delle situazioni.

 

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 4 e 5 della legge 26 maggio 1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal tribunale di Pistoia con ordinanza del 18 giugno 1968.

 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1970.

 

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

 

 

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1970.