SENTENZA N. 53
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3, quarto comma, e 4 della legge 2 marzo 1963, n. 320 (nomina e durata in carica degli esperti delle sezioni specializzate agrarie), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 25 gennaio 1969 dal tribunale di Roma - sezione specializzata agraria - nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Fiorentini Lucia e Ilardi Agapito, Marconi Alberto e Coletta Domenico, Lucci Armando e De Angelis Finau, iscritte ai nn. 285, 286 e 287 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969;
2) ordinanza emessa il 5 luglio 1969 dal tribunale di Reggio Calabria - sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra Tropea Carmela Regina e Verduci Guerino, iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;
3) ordinanza emessa il 24 luglio 1969 dal tribunale di Rieti - sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra Battaglia Lidia e Sillieri Mario e Bruno, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;
4) ordinanze emesse il 29 luglio 1969 dal tribunale di Vibo Valentia - sezione specializzata agraria - in tre procedimenti civili promossi da Arena Francescantonio contro Giannini Caterina, Grillo Eleonora e Grillo Domenico ed altri, iscritte ai nn. 416, 417 e 418 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 10 dicembre 1969.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione di Fiorentini Lucia, De Angelis Finau e Battaglia Lidia;
udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati;
uditi gli avvocati Leopoldo Piccardi, Alessandro De Feo e Corrado Noulian, per il De Angelis, l'avv. Giuseppe Zappalà, per la Fiorentini, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Donadio, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso avanti la sezione specializzata agraria del tribunale di Roma da Fiorentini Lucia contro Ilardi Agapito, avente ad oggetto la dichiarazione di decadenza dalla proroga legale di un contratto di affitto di fondo rustico, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, quarto comma, e 4, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 320, che disciplinano il sistema di scelta degli esperti che, insieme con magistrati professionali, compongono tali sezioni, per violazione degli artt. 104, 105 e 108 della Costituzione.
Nell'ordinanza pronunciata il 25 gennaio 1969 dalla sezione specializzata presso il tribunale di Roma si fa rilevare come il sistema di scelta degli esperti predisposto dalla legge n. 320 del 1963 comporti un intervento del potere esecutivo e precisamente degli ispettorati dell'agricoltura cui compete procedere (su parere delle associazioni sindacali e di categorie professionali competenti) alla designazione dei nomi dei dottori in agraria o periti agrari e geometri, da includere negli albi speciali presso le Corti di appello; intervento tale da vulnerare i poteri ed i compiti riservati dalla Carta costituzionale al Consiglio superiore della magistratura in quanto non offre alcuna garanzia di controllo da parte di esso nella scelta dei designati.
La sezione ammette che il provvedimento di nomina di un membro di un organo giurisdizionale da parte del Consiglio superiore possa assumere carattere meramente formale, ma ciò soltanto quando il procedimento di selezione sia tassativamente preordinato dalla legge senza ricorso ad alcuna attività discrezionale, cosicché l'atto d'investitura emesso dal Consiglio superiore assuma carattere meramente dichiarativo o di controllo; questa non é però l'ipotesi prevista dalla legge n. 320 del 1963, che consente invece all'ispettorato un ampio potere discrezionale di preselezione dei nominativi dei candidati alla nomina ad esperti.
Né sarebbe possibile interpretare la legge nel senso di qualificare l'attività degli ispettorati come meramente ausiliaria e preparatoria di quella della scelta effettiva da parte del Consiglio superiore, giacché una tale interpretazione non trova giustificazione alcuna, sia sotto il profilo logico, sia sotto quello grammaticale.
Dubbi di costituzionalità sorgono altresì, in relazione alla implicita potestà d'intervento riconosciuta dalla legge in esame al potere esecutivo nella conferma o meno dell'esperto alla scadenza del biennio, in quanto tale intervento, oltre a violare la potestà esclusiva del Consiglio superiore nella scelta e nomina del giudice onorario, può ritenersi anche tale da incidere sulla indipendenza di quest'ultimo, nel senso in cui essa é stata delineata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Dopo che l'ordinanza é stata regolarmente notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 6 agosto 1969, si é costituita nel giudizio avanti la Corte costituzionale l'attrice Fiorentini, col patrocinio dell'avv. Giuseppe Zappalà, ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato come per legge dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nella memoria depositata il 7 agosto 1969, la parte privata chiede che la Corte voglia dichiarare infondata la questione, ed a tale scopo, richiamate le sentenze n. 108 del 1962 e n. 76 del 1961 che già ebbero ad occuparsi della materia, osserva che secondo la legge impugnata gli ispettorati compartimentali dell'agricoltura non esercitano alcun potere di selezione dei candidati alla nomina a membri delle sezioni specializzate. Tali uffici infatti avrebbero soltanto il compito di raccogliere le segnalazioni provenienti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e di trasmetterle, senza alcuna limitazione di numero, ai Presidenti delle Corti di appello, agenti per delega del Consiglio superiore, cui spetta formare gli elenchi comprendenti otto nominativi per ogni sezione da costituire e quindi provvedere alla loro nomina ed all'eventuale revoca.
In merito alla seconda questione la parte privata osserva che (se si accoglie l'interpretazione da essa proposta delle norme sul procedimento di nomina) anch'essa risulta infondata poiché l'attribuzione dell'effettivo potere di nomina e revoca al Consiglio superiore é sufficiente garanzia della indipendenza dei membri di cui si tratta.
Anche la difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri conclude perché la questione sia dichiarata infondata ed all'uopo qualifica l'attività svolta dall'ispettorato compartimentale dell'agricoltura nel procedimento di nomina degli esperti come una mera opera di collaborazione fornita con obbiettività da uffici particolarmente idonei, per competenza tecnica, a segnalare le persone meglio qualificate a fornire nel Collegio un contributo di esperienza e dottrina.
Applicando alla presente fattispecie i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 168 del 1963, l'Avvocatura osserva come la legge impugnata dovrebbe interpretarsi nel senso di escludere ogni carattere determinante alle indicazioni degli ispettorati, le quali, a suo parere, potrebbero essere disattese dal Consiglio superiore; questo infatti potrebbe invitare gli ispettorati a compiere una nuova indicazione di nominativi.
Le segnalazioni dell'ispettorato non sono d'altronde meramente discrezionali, essendo precedute dai pareri delle organizzazioni sindacali e degli ordini professionali e riguardando la sussistenza di requisiti fissati espressamente dalla legge. Inoltre l'ispettorato non é parte nelle controversie rientranti nella competenza delle sezioni specializzate sicché viene a realizzarsi il più assoluto e completo distacco del giudice, non solo dalle parti in causa, ma anche dal potere esecutivo.
Sul punto dell'indipendenza degli esperti, l'Avvocatura ricorda la sentenza n. 49 del 1968 della Corte costituzionale che ritenne compatibile con tale requisito il fatto che i componenti di un organo giurisdizionale siano nominati dall'esecutivo, sempre che tale nomina non possa venir rinnovata alla scadenza, ed osserva che l'art. 4 della legge n. 320 del 1963 risponde a tale requisito poiché gli esperti sono eventualmente confermati dal Consiglio superiore senza alcun intervento dell'ispettorato.
2. - Altra ordinanza di rimessione, identica e contemporanea alla precedente, é stata pronunciata dallo stesso giudice nel corso della causa civile, di analogo oggetto, promossa da Marconi Alberto contro Coletta Domenico ed anch'essa é stata sottoposta a notificazione, comunicazione e pubblicazione nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale sopra indicato. In questo giudizio, cui si estende l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri già riferito, non vi é stata costituzione di parti private.
3. - Una terza ordinanza identica e coeva alle due precedenti é stata infine pronunciata dal medesimo giudice nel corso del giudizio civile promosso da Lucci Armando contro De Angelis Finau per il rilascio di un fondo agricolo ed anch'essa é stata sottoposta a notificazione, comunicazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sopra indicata.
In questo giudizio, oltre al ricordato intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, si é avuta la costituzione del convenuto, assistito dagli avvocati Leopoldo Piccardi, Alessandro De Feo e Corrado Noulian, i quali, nelle memorie 23 luglio 1969 e 11 febbraio 1970, svolgono i motivi d'incostituzionalità della legge enunciati nell'ordinanza.
In risposta alle affermazioni dell'Avvocatura dello Stato, in particolare, essi affermano che la Costituzione, attuando il principio della divisione dei poteri, esclude che fra questi possano aversi rapporti i quali implichino una ingerenza, più o meno vistosa o più o meno larvata, dell'uno nella sfera di competenza dell'altro, come invece avviene in sostanza con il sistema introdotto dalla legge impugnata (Corte cost., sent. n. 168 del 1963). Ai richiami compiuti dall'Avvocatura alla giurisprudenza della Corte circa l'ammissibilità di nomine governative di membri di organi giurisdizionali, la difesa del De Angelis replica che le decisioni richiamate riguardano soltanto giudici speciali, ai quali la Corte ha dichiarato inapplicabili i principi stabiliti dalla Costituzione per la magistratura ordinaria e specializzata (sent. n. 76 del 1961).
Ricordando come nel corso dei giudizi attribuiti alla competenza delle sezioni agrarie possano essere richiesti importanti pareri proprio agli organi periferici del Ministero dell'agricoltura (pareri sui quali la Corte si é pronunciata nella sent. n. 147 del 1967
), la parte privata segnala la particolare opportunità di evitare possibili influenze di tali organi sulla nomina dei giudici che debbono avvalersi di siffatti pareri vagliandone la legittimità con imparzialità e distacco. Essa respinge quindi l'interpretazione delle disposizioni impugnate proposta dall'Avvocatura dello Stato (ed accolta anche in talune decisioni di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità pronunciate dalla Corte suprema di cassazione), secondo la quale l'intervento dell'ispettorato non sarebbe vincolante, ma solo indicativo. Un potere sindacatorio di merito del Consiglio superiore non può ricavarsi infatti da alcuna delle norme comprese nella legge n. 320 del 1963, come risulta tra l'altro dal raffronto di esse con quelle preesistenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI