Sentenza n. 47 del 1970
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SENTENZA N. 47

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori: Giudici

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, promossi con quattro ordinanze rispettivamente emesse il 18, 14, 15 e 17 maggio 1968 dalla Corte d'appello di Roma sui ricorsi elettorali proposti da Mandillo Franca ed altri, Hatzigougoussi Sofia ed altri, Peppiat Teresa ed altri e Gusmeroli Luigi ed altri, iscritte ai nn. 169, 277, 278 e 279 del registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968 e n. 38 del 12 febbraio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli.

 

Ritenuto in fatto

 

La Corte d'appello di Roma, giudicando sui ricorsi elettorali riuniti, proposti da Franca Mandillo e altri, ha sollevato d'ufficio, con ordinanza 18 maggio 1968, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma (art. 1 della legge 22 gennaio 1966, n. 1), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223) in riferimento agli artt. 3 e 48 della Costituzione, e in relazione a coloro che, essendo già maggiorenni e trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 4 dello stesso testo unico, abbiano diritto ad essere iscritti o reiscritti nelle liste.

Osserva l'ordinanza che, in applicazione della norma impugnata, viene differito al 1 luglio o al 1 gennaio l'effetto della iscrizione nelle liste di coloro che per un qualsiasi motivo, non vi siano stati compresi, pur avendo raggiunto la maggiore età ed essendo in possesso dei richiesti requisiti, nonché di coloro che, avendo temporaneamente perduto il diritto elettorale attivo, lo abbiano riacquistato ed abbiano diritto alla reiscrizione. Né deriva una limitazione dell'esercizio del diritto di voto, che contrasta con l'art. 48 della Costituzione, e una disparità di trattamento, che contrasta con l'art. 3, rispetto a coloro il cui diritto é adeguatamente tutelato con l'iscrizione anticipata nelle liste.

La medesima questione é proposta dalla stessa Corte di appello di Roma con le ordinanze 14 maggio 1968 e 15 e 17 maggio 1968 (pervenute alla Corte il 23 dicembre successivo) emesse sui ricorsi elettorali di Sofia Hatzigougoussi é altri, Teresa Peppiat e altri, Luigi Gusmeroli e altri.

Non essendosi costituite le parti, le cause sono state trattate in camera di consiglio ai sensi degli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per il giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

Considerato in diritto

 

Le cause possono essere decise con unica sentenza, data l'identità della questione.

Il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223) regola, negli artt. 7 e seguenti, un sistema di aggiornamento d'ufficio delle liste mediante revisioni semestrali. Queste avvengono con procedimenti che si svolgono dal febbraio al giugno (prima revisione) e dall'agosto al dicembre (seconda revisione) di ciascun anno, e che portano all'iscrizione nelle liste di coloro che compiranno il ventunesimo anno, rispettivamente, nei semestri dal 1 luglio al 31 dicembre dello stesso anno o dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo (ex art. 8). Per l'articolo 7, secondo comma, le variazioni apportate alle liste con i detti aggiornamenti hanno effetto dal 1 gennaio e dal 1 luglio successivi all'iscrizione. In tal modo si ha una iscrizione anticipata rispetto all'effettivo compimento del ventunesimo anno, salva la cancellazione, prevista dall'art. 33, dei nomi di coloro che non abbiano raggiunto tale età il primo giorno fissato per le elezioni.

Con questo sistema si é inteso garantire l'esercizio del diritto di voto a tutti coloro che, al momento delle elezioni, si trovino nella richiesta condizione di età, oltre che nel possesso degli altri requisiti per essere elettori.

Se non che la garanzia vien meno quando la norma dell'art. 7, secondo comma, che fa decorrere dal 1 gennaio e dal 1 luglio gli effetti delle variazioni delle liste, si applica, per il combinato disposto della norma stessa con gli artt. 11, quinto comma, e 31, primo comma, a casi diversi da quelli dell'anticipata iscrizione nelle liste ai sensi del primo comma dell'art. 7.

Infatti l'art. 11 stabilisce che per le domande di iscrizione dei cittadini italiani residenti all'estero il sindaco provvede, su decisione delle commissioni elettorali o mandamentali, "con la prima revisione semestrale utile". E l'art. 31 prescrive, in generale, che "le liste elettorali, salvo il disposto dell'art. 32, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali". Né consegue che ogni iscrizione o reiscrizione non può aver effetto che dal l' gennaio o 1 luglio successivo alla revisione semestrale, anche se il diritto di voto sia precedentemente maturato.

É da tener presente che l'art. 32, richiamato nell'inciso del 31, dispone che variazioni alle liste elettorali possono essere apportate con revisioni, diverse dalle semestrali di cui al primo comma dell'art. 7, le quali nel linguaggio delle circolari ministeriali prendono il nome di revisioni dinamiche. Esse sono affidate alle commissioni elettorali, le quali, per provvedervi, debbono riunirsi ogni sei mesi e in ogni caso non oltre la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. Ma queste variazioni sono previste solo per i casi di morte, perdita della cittadinanza o del diritto elettorale, trasferimento di residenza, e per il caso di decisione della commissione mandamentale su ricorso del cittadino residente all'estero (art. 29 ultimo comma).

Da ciò deriva che, mentre nel momento immediatamente precedente le elezioni si procede alla cancellazione di coloro che non hanno raggiunto l'età o che hanno perduto il diritto elettorale, alla iscrizione o alla reiscrizione di coloro che ne abbiano fatto domanda o abbiano acquistato tale diritto non per effetto del compimento del ventunesimo anno o lo abbiano riacquistato per il venir meno di cause impeditive, non si procede se non con la revisione semestrale, che può essere successiva alle elezioni. Tali sono i casi, oltre quello del provvedimento del sindaco su domanda del cittadino residente all'estero, della straniera che abbia conseguito la cittadinanza per matrimonio, di coloro per i quali siano cessate le cause di impedimento all'esercizio del diritto di voto (cessazione dello stato di fallimento, cessazione degli effetti del provvedimento di sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza, cessazione dell'interdizione dai pubblici uffici ecc.; v. art. 2, primo comma, nn. 2, 3, 6, 7; stesso articolo, secondo comma; art. 3 T.U.) e di tutti coloro che comunque non siano stati compresi nell'iscrizione semestrale.

In tutti questi casi, il collegamento dell'iscrizione o reiscrizione nelle liste alle revisioni semestrali, e il differimento degli effetti dell'iscrizione al 1 gennaio o al l' luglio successivi, impediscono l'esercizio del diritto di voto nel periodo tra l'acquisto o il riacquisto di esso e le predette date; impedimento che si concreta in una effettiva limitazione del diritto elettorale ove in tale periodo siano indette le elezioni. É pertanto palese il contrasto con l'art. 48 della Costituzione.

Egualmente fondata é la questione di legittimità costituzionale proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Per effetto delle norme esaminate si ha infatti che, mentre con l'iscrizione anticipata é assicurato l'esercizio del diritto di voto a coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 7, primo comma, sono compresi nella revisione semestrale, per i casi, invece, innanzi indicati, di coloro che acquistano o riacquistano il diritto di voto indipendentemente dal raggiungimento del ventunesimo anno nel semestre oggetto di revisione, la possibilità di esercitare tale diritto é posticipata a una data successiva a quella in cui si sono verificate le condizioni per l'iscrizione nelle liste e successiva anche alla ottenuta iscrizione o reiscrizione.

Si determina così un incongruo e irrazionale trattamento differenziato, di cui é chiaro il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, e che, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme in questione, potrà essere eliminato, nei casi predetti, con l'immediata operatività dell'iscrizione nelle liste, da effettuare appena verificatosi l'acquisto o il riacquisto del diritto di voto, o quanto meno in sede di revisione cosiddetta dinamica, come lo stesso testo unico dispone per le decisioni delle commissioni mandamentali su ricorso del cittadino residente all'estero.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma, e 31, primo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal primo luglio successivo alla iscrizione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1970.