Sentenza n. 27 del 1970

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ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 novembre 1960, n. 1798 (norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 marzo 1967 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Benso Margherita e Del Tito Alfredo, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 25 novembre 1967;

2) ordinanza emessa il 28 gennaio 1969 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Caon Gianfranco e Goitre Francesco, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.

Visti gli atti di costituzione di Del Tito Alfredo e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Luciano Ventura, per il Del Tito, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.



Ritenuto in fatto

Nella causa di lavoro tra Alfredo Del Tito e Margherita Benso, quest'ultima, con citazione 22 ottobre 1965, produceva appello avverso la sentenza del pretore di Torino 512 aprile 1965, sollevando questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 novembre 1960, n. 1798, per violazione degli artt. 87, quinto comma, e 76 della Costituzione, nella parte in cui detto decreto attribuiva efficacia erga omnes al "contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione" del 26 luglio 1956. Si assumeva dall'appellante che la scrittura così denominata non aveva natura di contratto, perché la delegazione padronale era sfornita di mandato a stipulare e perché a quella data si era conclusa soltanto una redazione provvisoria del futuro contratto, per la cui stesura definitiva si era concordato un successivo incontro, come risulterebbe da una "dichiarazione" in calce alla scrittura stessa.

La Corte di appello di Torino ha rimesso la questione a questa Corte con ordinanza 9 marzo 1967.

Sì è costituito in giudizio il sig. Del Tito, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Benedetto Bussi è Luciano Ventura, con atto depositato il 15 dicembre 1967.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 15 dicembre 1967.

La difesa di Del Tito, anche con successiva memoria, ha sostenuto l'infondatezza della questione, affermando che il contratto collettivo di cui trattasi aveva carattere definitivo, tanto che è stato costantemente applicato in tutto il tempo intercorso tra la sua sottoscrizione e il recepimento nel decreto impugnato.

Per l'infondatezza della questione ha concluso anche l'Avvocatura dello Stato, rilevando che la dichiarazione apposta alla scrittura 26 luglio 1956 non toglie al documento il valore giuridico di atto negoziale; che alla formazione di esso intervennero, per la Federazione dei panificatori, il presidente e i vicepresidenti, che potevano validamente rappresentarla; e, infine, che la disciplina contenuta nell'atto stesso trovò costante applicazione e in base ad essa furono stipulati i patti integrativi provinciali.

All'udienza del 23 aprile 1969 le difese di Del Tito e del Presidente del Consiglio dei Ministri ribadivano le rispettive tesi.

La Corte, con ordinanza 8 maggio 1969, n. 91, ritenuta l'opportunità che ai fini del giudizio fosse presa visione dei contratti collettivi provinciali integrativi del "contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956" e che fosse accertato se risultasse al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ai suoi uffici periferici che il predetto "contratto collettivo nazionale" avesse trovato applicazione nei contratti individuali di lavoro prima della entrata in vigore del D.P.R. 27 novembre 1960, n. 1798, sospendeva la decisione e disponeva che a cura dello stesso Ministero tali dati e documenti fossero trasmessi alla Corte.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha adempiuto a quanto richiesto, trasmettendo, con nota 4 agosto 1969, le copie di n. 175 contratti integrativi del contratto collettivo 26 luglio 1956 e dando notizia degli accertamenti compiuti dagli Ispettorati del lavoro circa l'applicazione di esso nei contratti individuali di lavoro.

La difesa di Del Tito, avendo preso visione dei documenti prodotti, ne traeva argomento per insistere, con memoria 30 dicembre 1969, nella richiesta dichiarazione di infondatezza.

La medesima questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 novembre 1960, n. 1798, è stata proposta dalla stessa Corte d'appello di Torino con ordinanza 28 gennaio 1969, nella controversia Caon Gianfranco contro Goitre Francesco.

In tale giudizio non c'è stata costituzione di parti davanti a questa Corte.

Le cause venivano congiuntamente trattate nella udienza del 14 gennaio 1970, in cui la difesa di Del Tito e l'Avvocato dello Stato ribadivano i già esposti argomenti.



Considerato in diritto

1. - Le cause possono essere riunite e decise con unica sentenza, avendo il medesimo oggetto.

2. - Secondo la tesi considerata non manifestamente infondata nelle ordinanze di rimessione a questa Corte, la scrittura 26 luglio 1956, chiamata "contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione", non avrebbe natura di contratto, perché la delegazione padronale sarebbe stata notoriamente sfornita di mandato a stipulare, e perché a quella data si sarebbe conclusa soltanto la redazione provvisoria di un "cosiddetto contratto normativo", avendo le parti convenuto un successivo incontro per la stesura definitiva di esso.

Il decreto legislativo impugnato sarebbe pertanto andato oltre i limiti posti dalla legge 14 luglio 1959, n. 741, secondo la quale la delega al Governo non si estendeva ad atti "che non avessero piena natura contrattuale nella materia de qua".

3. - Nell'esame della prospettata questione va premesso che la legge n. 741 del 1959 non previde la "omologazione" di contratti e accordi collettivi posti in essere secondo un particolare procedimento regolato dall'ordinamento del tempo (la precedente disciplina della contrattazione collettiva era stata, com'è noto; abrogata), ma delegò il Governo a emanare "norme legislative uniformi a clausole di accordi o contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali", previo l'accertamento dell'autenticità dell'accordo o contratto collettivo depositato a cura di queste ultime (artt. 1 e 3 legge citata).

Né deriva che il giudizio sulla legittimità costituzionale di un decreto legislativo emanato in base a tale legge può avere per oggetto, solo il riflesso dell'eventuale eccesso dalla delega, l'esistenza e la validità del contratto collettivo a cui il decreto fa riferimento, in quanto si richiede che tale atto sia stato posto in essere da associazioni sindacali e contenga la disciplina normativa di un rapporto di lavoro in vigore, per gli appartenenti alle dette associazioni, al momento dell'emanazione del decreto.

Nella specie, l'atto che le stesse parti stipulanti avevano denominato "contratto collettivo" era stato posto in essere dalle associazioni sindacali delle categorie interessate, i cui organi rappresentativi avevano partecipato alla formazione dell'atto stesso.

L'affermazione, riportata nell'ordinanza, che tali organi fossero naturalmente sforniti di mandato a stipulare un contratto collettivo non ha fondamento. Notorio è invece che gli organi rappresentativi delle associazioni sindacali sono qualificati alla stipulazione dei contratti collettivi, che costituisce scopo essenziale di esse è rientra, secondo i loro ordinamenti interni, nella competenza dei predetti organi. Nella specie, le associazioni erano rappresentate dai rispettivi presidenti o segretari nazionali, dai vice presidenti e vice segretari, nonché dai componenti i consigli nazionali; vale a dire, da organi legittimati alla stipulazione di contratti collettivi, e non risulta che per quel caso particolare la competenza loro propria fosse stata limitata da alcun atto precedente.

D'altra parte, non si vede a quali altri organi delle rispettive associazioni essi avrebbero dovuto riferire circa i risultati delle trattative, per riceverne autorizzazione a concludere definitivamente.

L'atto 26 luglio 1956, a prescindere dal nomen iuris ad esso dato dalle parti, presentava quindi i requisiti soggettivi del contratto collettivo di lavoro.

4. - Non ha maggior fondamento la tesi secondo cui il decreto legislativo impugnato, recependo il contenuto di tale atto, avrebbe esteso erga omnes le clausole, non di un contratto collettivo vero e proprio, ma della redazione provvisoria di un futuro contratto.

Tale assunto si fonda sulla dichiarazione finale dell'atto 26 luglio 1956, in cui si prevedeva un successivo incontro per la "stesura definitiva" del contratto.

In proposito va osservato che dalla stessa dichiarazione risulta che tale stesura definitiva era prevista "in relazione ai lavori conclusi oggi (e cioè alla data dal 26 luglio 1956) per il rinnovo del contratto normativo nazionale 1 aprile 1948 Da ciò si evince che le trattative tra le parti avevano avuto direttamente per oggetto il rinnovo del contratto precedentemente in vigore, e che i lavori relativi si erano "conclusi" a quella data.

Né è conferma il contenuto dell'atto, che comprende una completa disciplina del rapporto di lavoro de quo. Con la conclusione di quei lavori si era perciò formata la volontà delle associazioni stipulanti circa il contenuto del contratto collettivo destinato a sostituire quello precedentemente in vigore, e la previsione di una stesura definitiva riguardava un perfezionamento meramente formale del testo dell'accordo intervenuto.

Si pone qui il quesito se, nel momento in cui fu emanato il decreto legislativo impugnato, il contratto collettivo 26 luglio 1956 doveva considerarsi come invalido o inefficace, per il fatto che non risultava che quel successivo incontro dei rappresentanti delle associazioni sindacali avesse avuto luogo. La risposta dev'essere negativa.

Dagli accertamenti compiuti nel presente giudizio, a mezzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, risulta che, al momento dell'emanazione del decreto legislativo, erano stati stipulati dalle associazioni sindacali locali oltre sessanta contratti integrativi del contratto nazionale del 1956, mentre numerosissimi altri contratti integrativi, che facevano sempre riferimento a quest'ultimo, furono stipulati successivamente (il Ministero del lavoro ne ha prodotto complessivamente in numero di 175).

Inoltre indagini svolte dagli Ispettorati del lavoro, sempre su richiesta di questa Corte, hanno accertato che il detto contratto nazionale aveva trovato pressocché totale applicazione nei rapporti individuali di lavoro, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1798 (nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1969, n. prot. 14/0899). Esso pertanto aveva prodotto i suoi effetti abrogativi e sostitutivi del contratto nazionale del 1948, in corrispondenza alle mutate situazioni e alle sopravvenute esigenze che avevano portato a dare una nuova disciplina al rapporto.

Né la concorde attuazione di esso, da parte delle associazioni sindacali locali e dei singoli destinatari della disciplina ivi contenuta, aveva trovato ostacolo in una azione delle associazioni nazionali che erano intervenute alla sua formazione, le quali non risulta avessero contestato, nell'indicato periodo di tempo, l'esistenza e la validità di quel contratto nazionale a cui anche associazioni locali ad esse aderenti e singoli datori di lavoro e lavoratori davano applicazione.

Tale comportamento delle associazioni sindacali locali e dei singoli iscritti, nonché delle stesse associazioni nazionali, non è che venisse a sanare un preteso vizio dell'atto 26 luglio 1956, ma confermava che la volontà delle parti che lo avevano posto in essere era stata quella di stipulare un vero e proprio contratto collettivo (a parte il perfezionamento del suo testo), e dimostrava che, nel momento dell'emanazione del decreto di recezione, quel contratto spiegava la sua piena efficacia normativa rispetto agli iscritti alle associazioni di categoria. Legittimamente quindi il decreto del Presidente della Repubblica si uniformò a tale disciplina, al fine di assicurare a tutti gli appartenenti alle categorie interessate i minimi di trattamento economico e normativo con essa stabiliti e fino a quel momento osservati nei limiti degli iscritti alle associazioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 novembre 1960, n. 1798 (Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione), proposta, per la parte che conferisce validità erga omnes al contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, con le ordinanze in epigrafe indicate, in riferimento agli artt. 76 e 87, quinto comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

 

Deposito in cancelleria il 23 febbraio 1970