ORDINANZA N. 23
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, promossi con tre ordinanze emesse il 27 maggio 1969 dal tribunale di Salerno nei procedimenti civili vertenti tra Rinaldi Vincenzo, D'Amato Salvatore e Sessa Carlo contro l'INPS e la società italiana per condotte d'acqua, iscritte ai nn. 320, 321 e 322 del registro ordinanze 1969. e pubblicate nella: Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto in fatto che le ordinanze in epigrafe sollevano la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in riferimento agli articoli 3, 4, 35, primo comma, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto vietano il cumulo fra la retribuzione del lavoratore e la pensione di vecchiaia a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
che i vari giudizi possono essere riuniti, trattandosi della stessa questione;
che, in questa sede, non vi é stata costituzione di parti..
Considerato che con la sentenza n. 155 dell'11 dicembre 1969, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238, lett. a) e b) e dell'art. 20 lett. a) e b) del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui dispongono che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la retribuzione, nonché la illegittimità degli artt. 21 e 23 dello stesso decreto nelle parti in cui si riferiscono alla pensione di vecchiaia;
che pertanto le norme impugnate dalle ordinanze di rimessione hanno cessato di avere efficacia, limitatamente alla pensione di vecchiaia, e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della predetta sentenza
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe del tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1970.