Ordinanza n. 22 del 1970
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ORDINANZA N. 22

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del D P. R. 17 marzo 1965, n. 144 (norme sul trattamento previdenziale del personale dipendente dall'ENEL), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1968 dal tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Santi Renato e l'INPS, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.

Visti gli atti di costituzione di Santi Renato e dell'INPS, e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Giorgio Cannella, per l'INPS, ed. il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per Il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144, per eccessò dalla delega conferita al Governo dall'art 13 delle legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

che nel presente giudizio il rag. Renato Santi ha precisato diversamente da quanto affermato dalla ordinanza del tribunale, di non avere provveduto a farsi trasferire presso l'ENEL, ma di essere rimasto alle dipendenze della S.A.D.E. incorporata poi nella Società Montecatini, continuando ad essere iscritto al Fondo di previdenza per il personale delle aziende elettriche private, istituito con la legge 31 marzo 1956, n. 293;

che la difesa dell'INPS ha dedotto che, se effettivamente il Santi non é stato mai alle dipendenze dell'ENEL, vien meno la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, dal momento che la norma impugnata non sarebbe applicabile nei confronti di lui;

Considerato che la suddetta legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'ENEL ha delegato il Governo ad emanare norme sul trattamento previdenziale ed assistenziale del solo personale dipendente dall'ENEL (art. 13), e che, in applicazione di tale delega; é stato emesso il denunziato D.P.R. n. 144 del 17 marzo 1965 contenente norme sul trattamento previdenziale del detto personale;

che pertanto occorre che il giudice a quo accerti meglio i fatti e proceda a nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale per la definizione del giudizio principale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

restituisce gli atti al tribunale di Venezia.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1970.