ORDINANZA N. 164
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel CODGIUD di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 31 luglio 1954, n. 570 (restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1968 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra la ditta Oleificio fratelli Belloli e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 178 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che, con l'ordinanza pronunziata l'11 dicembre 1968 dalla Corte d'appello di Napoli, nel procedimento civile vertente fra la ditta Oleificio fratelli Belloli e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 31 luglio 1954, n. 570 (restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni), in relazione all'art. 23 della Costituzione.
Considerato che la stessa questione é stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 126 del 1 luglio 1969;
che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 31 luglio 1954, n. 570, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1969.