ORDINANZA N. 154
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZE
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma quarto, seconda parte, della legge 31 marzo 1956, n. 294 (provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia), nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1968 dal tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Sandi Celestino e Saccomani Antonio ed altri, iscritta al n. 109 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che con ordinanza del 1 febbraio 1968 il tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Celestino Sandi e Antonio Saccomani, Ugo Bellotto, Francesca Zucchi, Lidia Miozzi ed altri, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del quarto comma, secondo inciso (dalla parola "ovvero" al punto) dell'art. 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, secondo il testo di cui all'art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che l'ordinanza é stata regolarmente notificata e comunicata, ed é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1968, n. 203;
che davanti a questa Corte, con deduzioni depositate l'8 aprile 1968, ed a mezzo degli avvocati Danilo Francescut e Franzo Finzi de Barbora, si é costituito il Sandi, chiedendo che fosse dichiarata la fondatezza della questione;
che si sono inoltre costituiti, a mezzo degli avvocati prof. Enrico Guicciardi, Guglielmo Almansi e Guido Viola e con deduzioni depositate il 10 aprile 1968, Antonio Saccomani, Ugo Bellotto, Francesca Zucchi e Lidia Miozzi i quali hanno concluso per l'infondatezza della questione;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocato generale dello Stato, il quale, con deduzioni depositate l'11 aprile 1968, ha parimenti concluso per la non fondatezza;
Considerato che la questione, ancorché profilata in termini meno ampi, é identica a quella sollevata dalla Corte di appello di Venezia con ordinanza del 17 novembre 1966 é dichiarata non fondata con sentenza n. 107 del 1968 di questa Corte;
che nel caso in esame non sono stati addotti né sussistono motivi che possano indurre ad una diversa decisione, e valgono le stesse ragioni enunciate nella predetta sentenza;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, dell'art. 4, comma quarto, seconda parte, della legge 31 marzo 1956, n. 294 (provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia) nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1969.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1969.