ORDINANZA N.144
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 20 giugno 1969, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 25 successivo ed iscritto al n. 6 del Registro ricorsi 1969, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 3 aprile 1969, n. 4021-646, con il quale si è proceduto alla costituzione in unico Ente ospedaliero regionale, con sede in Cagliari, degli ospedali di S. Gavino, Muravera, Eosa, Lanusei, Sorgono, Olbia e La Maddalena;
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione autonoma della Sardegna;
udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1969 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Pietro Gasparri, per la Regione sarda.
Ritenuto che con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei Ministri sollevava conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 3 aprile 1969, n. 4021-646, con il quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla costituzione in unico Ente ospedaliero regionale, con sede in Cagliari, degli ospedali di S. Gavino, Muravera, Bosa, Lanusei, Sorgono, Olbia e La Maddalena;
che tale ricorso, al quale resisteva la Regione, è stato esaminato dalla Corte nella Camera di consiglio del 30 giugno 1969 limitatamente alla istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato formulata in via incidentale dal ricorrente;
che con ordinanza 1 luglio 1969, n. 114, questa Corte, in accoglimento dell'istanza predetta, riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, ordinava la sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato, fissando per la trattazione della causa l'udienza del 15 ottobre 1969;
che successivamente, con decreto 10 luglio 1969, n. 8382/ 1624, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione sarda del 29 agosto 1969, n. 27, il Presidente della Giunta regionale revocava il precedente suo decreto 3 aprile 1969, n. 4021-646, oggetto del presente ricorso provvedendo a costituire in unico Ente ospedaliero gli ospedali già indicati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 132 del 1968;
che a seguito di tale decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto dell'8 ottobre 1969 ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è stata accettata dalla Regione mediante dichiarazione resa con atto 13 ottobre 1969.
Considerato che, pertanto, il processo deve ritenersi estinto;
Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1969.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 20 novembre 1969.