ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (testo unico della legge comunale e provinciale), dell'art. 16 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, e dell'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1968 dal tribunale di Trani sul ricorso elettorale di Auricchio Luigi contro De Noia Michele, iscritta al n. 281 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.
Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di Trani ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 del testo unico delle leggi comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 16 del R.D. 5 febbraio 189 1, n. 99, in relazione all'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione;
Considerato che, con sentenza n. 46 del 20 marzo 1969, questa Corte ha ritenuto inammissibile una questione di legittimità costituzionale relativa al R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, essendo questo sicuramente un regolamento di esecuzione, come tale previsto dall'art. 104 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, cui accede, e come tale denominantesi "regolamento amministrativo".
Considerato altresì che con la stessa sentenza questa Corte ha ritenuto: che la normativa risultante dal combinato disposto dell'art. 15, n. 3, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15, n. 3, del testo unico legislativo decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203) e degli artt. 10 e 14 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nel richiedere per la cessazione della causa di ineleggibilità a consigliere comunale che le dimissioni da uffici incompatibili rispetto alla candidatura siano state accettate, senza d'altronde prescrivere alcun termine per l'accettazione, e nell'esigere per di più che il dimissionario sia stato sostituito nell'ufficio, contrasta con l'art. 51, primo comma, della Costituzione, in quanto la eleggibilità finisce in tale ipotesi per dipendere da una estranea volontà, per giunta discrezionale almeno in ordine al quando e viola al tempo stesso la riserva di legge posta dallo stesso art. 51; che in mancanza di apposite disposizioni, il momento cui fare riferimento per la cessazione della causa di ineleggibilità deve farsi coincidere con la data prescritta per l'accettazione della candidatura; che rimane in conseguenza assorbita la censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione; che, per effetto della menzionata sentenza 20 marzo l 969, n. 46, la normativa in oggetto, nei limiti e nei sensi ora esposti, ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione);
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta dal tribunale di Trani con l'ordinanza di cui in epigrafe, in ordine all'art. 16 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Trani con la ordinanza di cui in epigrate relativamente agli artt. 10 e 14 del testo unico delle leggi comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, in relazione all'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15, n. 3, del testo unico legislativo decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203) in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1969.