ORDINANZA N. 122
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 559, primo comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa i1 6 novembre 1968 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Abbate Rosalia e Girani Pinangelo, iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.
Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che l'ordinanza di rimessione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale, per contrasto con l'art. 29 della Costituzione, limitatamente ai casi in cui la norma impugnata rende possibile la punizione della moglie adultera legalmente separata";
che nessuna delle parti si é costituita innanzi a questa Corte;
Considerato che, come risulta dal dispositivo dell'ordinanza innanzi riportato o dal reato contestato ai coimputati nel processo a quo, la denuncia di illegittimità costituzionale investe solo il primo comma dell'art. 559 del Codice penale;
che con sentenza n. 126 del 1968 questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 559, comma primo, del Codice penale, sollevata dal pretore di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 29 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1969.