ORDINANZA N. 121
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1968 dal pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento penale a carico di Cucinotta Nunzio, iscritta al n. 137 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968.
Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Enzo Capalozza.
Ritenuto che il pretore di Barcellona Pozzo di Gotto ha proposto, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge 22 marzo 1908, n. 105, in quanto opererebbe un'ingiustificata discriminazione vietando il lavoro notturno solo ai fornai, e, tra costoro, esclusivamente a quelli che svolgono "attività lavorativa per pane e pasticcerie";
che non c'é stata costituzione di parti;
Considerato che questa Corte, con sentenza 26 febbraio 1964, n. 21, ha dichiarato l'infondatezza della questione sussistendo motivi igienico-sanitari che giustificano la normativa, sia in riferimento all'art. 41 della Costituzione (limiti alla libertà di iniziativa economica privata), sia in riferimento all'art. 3 della Costituzione (diversità di disciplina per situazioni diverse);
che non sono stati addotti profili da riconsiderare né vi sono ragioni che inducano la Corte a mutare indirizzo;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 22 marzo 1908, n. 105, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1969.