ORDINANZA N. 114
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONI FACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 20 giugno 1969, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 6 del Registro ricorsi 1969, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione sarda, sorto a seguito del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 aprile 1969, n. 4021-646, con il quale si é proceduto alla costituzione in unico Ente ospedaliero, con sede in Cagliari, degli ospedali di S. Gavino, Muravera, Bosa, Lanusei, Sorgono, Olbia e La Maddalena;
Udita nella camera di consiglio del 30 giugno 1969 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
Uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avvocato Pietro Gasparri, per la Regione sarda.
Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 3 aprile 1969, n. 4021-646, con il quale si é proceduto alla costituzione in un unico Ente ospedaliero regionale, con sede in Cagliari, degli ospedali di S. Gavino, Muravera, Bosa, Lanusei, Sorgono, Albia e La Maddalena;
che con lo stesso ricorso é stato chiesto in via incidentale a questa Corte di sospendere l'esecuzione del decreto predetto;
che con la memoria depositata in cancelleria il 28 giugno 1969 la difesa della Regione si oppone all'accoglimento della richiesta di sospensione:
Considerato che gravi ragioni consigliano che, in attesa della definizione della causa, venga disposta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
Visti gli artt. 40 della legge 11 marzo 1953, M. 87, e 28 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, in accoglimento dell'istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 20 giugno 1969, ordina la sospensione dell'esecuzione del decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 3 aprile 1969, n. 4021- 646;
fissa per la trattazione del ricorso l'udienza del 15 ottobre 1 969.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria l'1 luglio 1969.