ORDINANZA N. 111
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma, del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1968 dal tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Lucca Carla e Bevilacqua Dario, iscritta al n. 27 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969.
Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
Ritenuto che l'ordinanza di rimessione propone una questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma, del Codice civile nella parte in cui esso disciplina l'ipotesi di separazione personale per colpa di uno dei coniugi;
che l'ordinanza denuncia la predetta disposizione in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione a causa della disparità di trattamento determinata dal fatto che il marito separato dalla moglie per colpa di questa ha diritto al mantenimento solo nel caso di suo bisogno, mentre la moglie separata dal marito per colpa di quest'ultimo ha diritto al mantenimento anche quando disponga di propri mezzi economici;
che nessuna parte si é costituita innanzi a questa Corte;
Considerato che con sentenza n. 45 del 1969 questa Corte ritenne non fondata un'identica questione di legittimità costituzionale;
che nel caso ora in esame non sussistono né risultano proposti motivi che possano indurre ad una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma, del Codice civile, nella parte relativa all'ipotesi di separazione personale per colpa di uno solo dei coniugi, sollevata dall'ordinanza del tribunale di La Spezia in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1969.