Sentenza n. 109 del 1969
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SENTENZA N. 109

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 31 luglio 1968, depositato in cancelleria il 7 agosto successivo ed iscritto al n. 17 del Registro ricorsi 1968, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto a seguito del decreto 20 marzo 1968, n. 312, dell'Assessore regionale per l'industria e il commercio, concernente la determinazione degli emolumenti del presidente e del vice presidente dell'Ente siciliano di promozione industriale.

Udita nell'udienza pubblica del 18 giugno 1969 la relazione del Giudice Nicola Reale.

 

Ritenuto in fatto

 

Con decreto 20 marzo 1968, n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale regionale n. 26 del 1 giugno 1968, l'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana, in esecuzione dell'art. 19 della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, determinava gli emolumenti mensili e per spese di rappresentanza, a favore del presidente e del vice presidente dell'Ente siciliano di promozione industriale (E.S.P.I.) "al netto da ritenute ed oneri fiscali di qualsiasi natura".

Contro questo provvedimento il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponeva conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana mediante ricorso 30 luglio 1968, notificato il giorno successivo e depositato nella cancelleria di questa Corte il 7 agosto 1968. Nel ricorso si deduceva l'invasione della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di accertamento e riscossione dei tributi diretti e la violazione dell'art. 20 dello Statuto, in riferimento al successivo art. 36, nonché all'art. 6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana.

Ciò in quanto la fissazione al netto, anziché al lordo, degli emolumenti suddetti costituiva una illegittima esenzione fiscale, contraria alle norme della legislazione statale (artt. 14, 87 e 127 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645).

Concludeva, quindi, perché fosse negata "ogni competenza in materia alla Regione siciliana" e venisse annullato il decreto assessoriale in esame.

La Regione siciliana non si costituiva in giudizio.

Ma con altro provvedimento 3 ottobre 1968, n. 787, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale regionale n. 53 del 23 novembre successivo, l'Assessore per l'industria e il commercio ha annullato il precedente decreto del 20 marzo 1968, per cui é conflitto, e, conformandosi ai princìpi espressi nelle norme sopra indicate, ha fissato "al lordo" gli emolumenti dei sopramenzionati funzionari dell'E.S.P.I.

Del che ha dato atto la difesa del Presidente del Consiglio con memoria depositata il 16 gennaio 1969, concludendo perché questa Corte "voglia dichiarare cessata la materia del contendere".

Tali conclusioni l'Avvocatura dello Stato ha ribadito anche con altra memoria, in data 20 maggio 1969, con la quale ha altresì precisato, a seguito di chiarimento dell'Ufficio della Presidenza della Regione siciliana, interamente trascritto nello stesso atto difensivo, che il decreto impugnato, indicato nell'art. 1 del citato decreto di annullamento, col n. 278, secondo l'ordine progressivo degli atti emanati dall'Assessorato per l'industria e il commercio, é lo stesso decreto 20 marzo 1968 apparso nel n. 26 della Gazzetta Ufficiale regionale del 1 giugno 1968 e contrassegnato dal n. 312 di pubblicazione.

 

Considerato in diritto

 

Il decreto 20 marzo 1968 dell'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana, impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri col ricorso sopra indicato, per conflitto di competenza in materia di accertamento e riscossione delle imposte a seguito della determinazione, "al netto da ritenute ed oneri fiscali di qualsiasi natura", degli emolumenti mensili spettanti al presidente e al vice presidente dell'E.S.P.I., é stato esplicitamente annullato dall'art. 1 del successivo decreto assessoriale 3 ottobre 1968, n. 787 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale regionale n. 53 del 23 novembre successivo).

Con l'art. 2 di questo stesso provvedimento, come anche l'Avvocatura dello Stato deduce in successive memorie illustrative, l'organo regionale ha altresì determinato gli emolumenti in questione "al lordo" da ritenute ed oneri fiscali.

É stato posto in tal modo nel nulla ex tunc l'atto, in relazione al quale era stato proposto dallo Stato il conflitto di attribuzioni, ed é venuta a cessare la situazione di contrasto che aveva dato occasione alla controversia. Di conseguenza é venuto meno l'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, unica parte costituita in giudizio, ad ottenere una pronuncia sull'appartenenza del potere.

In conformità di precedenti decisioni questa Corte deve quindi dichiarare cessata la materia del contendere, cosi accogliendo le ultime conclusioni formulate dall'Avvocatura dello Stato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nei confronti del decreto dell'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana, in data 20 marzo 1968, n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 1 giugno 1968, con il quale Vennero determinati gli emolumenti dovuti al presidente e al vice presidente dell'Ente siciliano di promozione industriale.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -   Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1969.