SENTENZA N. 103
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 14 novembre 1962, n. 1610 (provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1967 dal pretore di Ischia nel procedimento civile vertente tra Luongo Loreta e Regine Michele, iscritta al n. 244 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 23 aprile 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albissini, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Con istanza presentata il 20 novembre 1963 al pretore di Ischia, Regine Giuseppe chiedeva che a termini della legge 14 novembre 1962, n. 1610, contenente provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale gli fosse riconosciuto il diritto di proprietà di un piccolo fondo intestato in catasto a Regine Michele, ma da esso istante pacificamente posseduto da oltre un trentennio.
Il pretore disponeva che fossero espletati gli adempimenti di pubblicità di cui all'art. 4 di detta legge, che si esaurivano nella affissione del ricorso negli albi pretorio e comunale, e nella pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della provincia. Il ricorso non veniva notificato ad alcuno, non essendovi interessati che avessero trascritto domanda giudiziale - non perenta - di rivendica della proprietà, per i quali la legge dispone l'obbligo della notifica.
Dopo avere assunto le prove testimoniali intese a dimostrare il suddetto possesso, e dopo che, per la morte del richiedente, l'istanza era stata riassunta da Luongo Loreta, nell'interesse della figlia minore Regine Lucia, il pretore, con ordinanza del 31 maggio 1967, sollevava di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della suindicata legge, in riferimento agli artt. 3, 24, seconda comma, e 111 della Costituzione.
Secondo questa ordinanza, la disciplina delle forme di pubblicità sancite dal secondo comma dell'art. 4 non consentirebbe ad eventuali controinteressati di avere cognizione della procedura instauratasi; dal che deriverebbe una disparità di trattamento - con violazione dell'art. 3 della Costituzione - fra coloro che abbiano trascritto una domanda giudiziale di rivendica e coloro che, pur non avendo provveduto a tale trascrizione, possono avere interesse a contraddire la domanda attrice, atteso che il provvedimento che chiude la speciale procedura, esplica identica efficacia nei confronti di tutti.
Inoltre, l'adozione di forme di pubblicità inidonee ad assicurare una effettiva conoscenza del ricorso, e la previsione del termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione per fare opposizione, comporterebbe, per gli interessati per i quali non é prescritta la notifica del ricorso, un pregiudizio del diritto di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
E per ultimo, tanto il procedimento previsto dall'art. 4, quanto il provvedimento con il quale il medesimo può essere definito (il decreto non opposto) hanno naturale giurisdizione contenziosa.
Ma, per tale decreto, la legge non prescrive l'obbligo della motivazione, onde sarebbe violato anche l'art. 111 della Costituzione.
L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967. Non vi é stata costituzione di parti, ma é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Secondo l'Avvocatura non sussiste alcuna violazione di principi costituzionali. La disciplina delle forme di pubblicità sancita dalla norma impugnata non contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Ed invero, la posizione di coloro i quali abbiano trascritto una domanda giudiziale di rivendica della proprietà é ben diversa da quella di coloro che tale trascrizione non hanno eseguito. Occorre tener presente la finalità della legge in esame: eliminare le numerose irregolari intestazioni di proprietà mediante una procedura semplice, meno costosa e più sollecita di quella ordinaria, al fine di rendere possibile il ricorso al credito agrario da parte di piccoli operatori agricoli. Tenendo conto della specialità del procedimento, le cui caratteristiche risultano stabilite in funzione dei sopracennati fini particolari che la legge si propone, la possibilità del diritto di difesa non é compromessa né dal sistema di pubblicità, né dal termine per le opposizioni. Infatti la legge può adeguare le modalità dell'esercizio di difesa alle speciali caratteristiche di struttura del singolo procedimento, essendo sufficiente che della difesa vengano realizzati lo scopo e le funzioni. Né, infine, sussiste violazione dell'art. 111 della Costituzione, dal momento che il silenzio della norma sull'obbligo di motivazione del decreto di accoglimento del ricorso non può essere considerato come espressa previsione di un divieto contrastante con un principio costituzionale.
Pertanto l'Avvocatura dello Stato chiede che la questione venga dichiarata infondata.
Considerato in diritto
1. - Secondo l'ordinanza di rimessione, la pubblicità del ricorso al pretore, disciplinata dall'art. 4 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, (Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale) non sarebbe sufficiente a portare a conoscenza di eventuali controinteressati la procedura instaurata per l'accertamento del diritto di proprietà del ricorrente. E ciò perché la norma suindicata impone l'obbligo di notifica soltanto a coloro che nel ventennio antecedente alla presentazione della domanda abbiano trascritto contro l'istante o suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà od altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi. Dal fatto che il ricorso non venga notificato a tutti gli interessati, ed in modo particolare a coloro che dal catasto risultano proprietari del fondo, deriverebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione per differente trattamento fra coloro che abbiano trascritto e altri che non abbiano trascritto una domanda di rivendica, mentre nei confronti di tutti il provvedimento che chiude la speciale procedura esplica identica efficacia; e deriverebbe altresì la violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, perché sarebbe preclusa l'azione giudiziaria agli interessati che non abbiano avuto conoscenza del ricorso; e perché su questo la decisione viene presa con decreto, per il quale la legge non prescrive la motivazione, che invece é imposta dall'art. 111 della Costituzione per tutti i provvedimenti giurisdizionali.
2. - La questione non é fondata.
La legge in esame reca provvidenze per sanare le irregolarità del titolo di proprietà di fondi rustici classificati in catasto con reddito dominicale non superiore a lire trentaseimila, oppure di fondi di qualsiasi estensione situati in comuni montani. Poiché a causa di siffatte irregolarità, molti piccoli proprietari non potevano usufruire del credito agrario, né avevano i mezzi per far fronte alla lunga e dispendiosa procedura ordinaria necessaria per ottenere le variazioni catastali, il legislatore ha voluto instaurare una procedura breve, di facile attuazione, e poco costosa, che - affiancata da agevolazioni fiscali - consente di ottenere in breve tempo il riconoscimento del diritto di proprietà, acquistato in forza di un titolo idoneo, oppure per usucapione a sensi dell'art. 1158 del Codice civile.
Tenendo nel debito conto siffatte finalità della legge, l'eccezionalità della stessa, che, fra l'altto, ha efficacia limitata a cinque anni (art. 6) e la necessità di rimediare - anche in via di sanatoria - a situazioni confuse rispetto a intestazioni catastali di antichissima data, e non facilmente regolarizzabili con le ordinarie procedure, deve riconoscersi che la disciplina adottata é razionale e sufficiente. La affissione del ricorso negli albi del comune e della pretura, la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia, l'assunzione delle prove addotte dal ricorrente, le informazioni richieste dallo stesso pretore, che possono avere per oggetto anche l'accertamento dell'esistenza di altri soggetti che vantino diritti reali sul fondo e le successive ripetute forme di pubblicità del decreto pronunziato dal pretore, costituiscono un complesso di mezzi che ben garantiscono eventuali diritti di terzi.
3. - Non sussistono pertanto le denunziate violazioni di precetti costituzionali.
La possibilità del diritto di difesa non é compromessa né dal sistema di pubblicità del procedimento né dal termine perentorio stabilito per la opposizione al decreto del pretore: é consentito infatti al legislatore di regolare il modo di esercizio di tale diritto con norme particolari che rispondano alla specialità del procedimento ed alle finalità che con esso, come si é sopra esposto, si vogliono raggiungere. É certo, poi, che l'obbligo di motivazione del decreto non opposto, con cui il pretore accoglie l'istanza, deriva dal fatto che trattasi di provvedimento giurisdizionale. Pertanto, nel silenzio della legge, la norma deve essere interpretata nel senso conforme ai principi generali dell'ordinamento giuridico e conforme al precetto dell'art. 111 della Costituzione.
Non sussiste infine la violazione del principio di eguaglianza.
La notifica del ricorso a coloro che nel ventennio antecedente abbiano trascritto domanda giudiziale di rivendica della proprietà trova fondamento e logica spiegazione nel fatto che costoro hanno già manifestato nel tempo passato volontà di contrastare il diritto di chi vuole acquistare la proprietà per usucapione; ma ciò non può dirsi per quelle persone, di cui siano ignote l'esistenza e la pretesa, sicché la notifica del ricorso, resa difficile, complessa e costosa, costituirebbe un inutile intralcio, tale da compromettere gli scopi che il legislatore si é proposto di raggiungere. Pertanto la trascrizione dell'atto di rivendica della proprietà dà luogo ad una diversità di situazione, atta a giustificare razionalmente il trattamento differenziato. Per di più, non appare esatta la considerazione del pretore che il provvedimento che conclude la speciale procedura esplica identica efficacia nei confronti di tutti, perché, al contrario, il decreto, con cui, in caso di mancata opposizione, il pretore accoglie la istanza, nonché la sentenza definitiva passata in giudicato, ove contenga il riconoscimento della proprietà, hanno effetti limitati. Essi costituiscono titolo per la trascrizione a sensi dell'art. 2643 del Codice civile, ma essendo provvedimenti di mero accertamento, fanno stato soltanto nei confronti di coloro che sono intervenuti come parti nel giudizio, mentre la trascrizione non esercita alcuna influenza sulla sostanza del negozio e non crea diritti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 14 novembre 1962, n. 1610 (Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale) sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione con ordinanza del 31 maggio 1967 del pretore di Ischia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1969.