ORDINANZA N. 101
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, n. 255, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1967 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra la Mensa arcivescovile di Foggia e l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 15 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24 febbraio 1968.
Visti gli atti di costituzione della Mensa arcivescovile e dell'Ente di riforma fondiaria;
udita nell'udienza pubblica del 7 maggio 1969 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Giuseppe Carrieri, per la Mensa arcivescovile, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma fondiaria.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 dicembre 1967 nel giudizio pendente tra la Mensa arcivescovile di Poggia in persona del Vescovo pro tempore e la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, il tribunale di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, n. 255, con cui erano stati espropriati ad Anglisani Adele, dante causa della Mensa, ha. 54,74,10 di terreni in attuazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
che nell'ordinanza si precisa che la questione era stata prospettata dalla Mensa arcivescovile perché non sarebbe stato tenuto conto, nella determinazione della superficie espropriabile, delle detrazioni da operarsi in conseguenza delle vendite a suo tempo effettuate dalla Anglisani ai sensi degli artt. 1 e 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, sulla formazione della piccola proprietà contadina, e 20 della citata legge n. 841 del 1950;
Considerato che, peraltro, nell'ordinanza stessa il tribunale si é limitato, da un lato, a definire come "controvertibile" il diritto della espropriata al beneficio delle detrazioni suddette, in quanto risulterebbero acquisiti solo elementi di prova contrastanti circa la sussistenza delle condizione di legge per gli invocati benefici, e, dall'altro, a dare atto della esistenza di una controversia fra le parti circa l'avvenuta considerazione o meno di alcune delle vendite stesse ai fini dell'esproprio, senza tuttavia pronunciarsi al riguardo;
Considerato che in tal modo si é omesso di accertare essenziali elementi di fatto che interessano la questione proposta ai fini della dimostrazione della rilevanza, di stretta competenza del giudice a quo;
che per l'acquisizione di detti elementi é necessario rimettere gli atti al tribunale di Bari;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1969.