Ordinanza n. 91 del 1969
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 91

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1798 (norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1967 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Benso Margherita e Del Tito Alfredo, iscritta al n. 225 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 25 novembre 1967.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione di Del Tito Alfredo;

udita nell'udienza pubblica del 23 aprile 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avvocato Luciano Ventura, per Del Tito, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuta l'opportunità, ai fini della decisione del giudizio, di prendere visione dei seguenti documenti: elenco e copia dei contratti collettivi provinciali integrativi del "Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956 per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione".

Ritenuta altresì l'opportunità di acquisire i seguenti dati: se risulta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ai suoi uffici periferici che le norme di cui al precitato "Contratto collettivo nazionale di lavoro" hanno trovato applicazione nei contratti individuali di lavoro, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1798.

Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle Norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

sospende di decidere sulla questione di legittimità costituzionale, che resta salva e impregiudicata;

ordina che i documenti e i dati; sopra indicati siano trasmessi a questa Corte, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -   Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI 

 

Depositata in cancelleria il 14 maggio 1969.