ORDINANZA N. 90
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge sull'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1968 dal pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Luchsinger Giusto, Foresti Arturo e Sergio e la Società Termotecnica Orobica, iscritta al n. 29 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 20 aprile 1968.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 23 aprile 1969 la relazione del Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che nel corso del giudizio di opposizione avverso un ordine di pagamento ottenuto dalla Termotecnica Orobica ai sensi dell'art.98 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, nei confronti del Luchsinger e dei Foresti per conseguire il rimborso di imposta di registro corrisposta su fatture relative a rapporti intercorsi fra le parti, il pretore propose questione di legittimità costituzionale del predetto art. 98 in riferimento all'art. 24 della Costituzione;
che l'ordinanza é stata notificata e comunicata come per
legge;
che nel giudizio davanti a questa Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha chiesto dichiararsi la non fondatezza della questione proposta, ma preliminarmente rinviarsi gli atti al giudice a quo per il riesame del requisito della rilevanza della questione stessa; e, nella memoria successivamente; presentata, ha insistito in tali conclusioni.
Considerato che l'ordinanza del pretore di Bergamo non ha espresso alcun giudizio sulla rilevanza nella causa della questione di legittimità in essa prospettata;
che a tal uopo era necessario accertare l'applicabilità alla fattispecie del procedimento previsto dall'art. 98 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, versandosi in una controversia riguardante non un responsabile d'imposta, ma un coobbligato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Bergamo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI
Depositata in cancelleria il 14 maggio 1969.