Sentenza n. 89 del 1969
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SENTENZA N. 89

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTT

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, recante "Istituzione di un Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali", promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1967 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra l'E.N.P.A.S. e Ortolani Ines, iscritta al n. 237 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967.

Visti gli atti di costituzione dell'E.N.P.A.S. e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 aprile 1969 la relazione del Giudice Angelo De Marco;

uditi l'avv. Carmelo Carbone, per l'E.N.P.A.S. ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con atto di citazione del 30 maggio 1966,l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) premesso:

che il bambino Roberto Ortolani, figlio della pensionata dello Stato Ines Ortolani, affetto da linfoadenite latero-cervicale era stato ricoverato presso l'Ospedale del Bambin Gesù di Roma e presso la sezione di detto Ospedale in Santa Marinella dal 24 marzo al 19 settembre 1962, a totale carico dell'Istituto attore;

che da tale data (19 settembre 1962), ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 26 luglio 1942, n. 917, per raggiungimento del 180 giorni di assistenza, cessava l'obbligo dell'E.N.P.A.S. di concedere qualsivoglia prestazione alla Ortolani per tutta la durata dell'anno in corso (1962);

che, quindi, rimaneva a carico dell'assistita il periodo ulteriore di ricovero dal 20 settembre al 15 novembre 1962, data, quest'ultima, dalla quale subentrava il Consorzio Provinciale Antitubercolare;

che l'E.N.P.A.S. in via di eccezionale deroga, su istanza della interessata, che assumeva di non avere la possibilità economica di pagare il conto di degenza per l'indicato periodo 20 settembre - 15 novembre 1962, ammontante a lire 192.150, con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, concedeva - alla Ortolani un contributo straordinario di lire 120.000;

che tale contributo, accordato per saldare il conto ospedaliero, avrebbe dovuto essere corrisposto su esibizione dei "giustificativi" di spesa;

che, invece, proprio per evitare alla Ortolani di anticipare dette somme, il contributo le fu versato prima del saldo del conto delle spese di spedalità ed all'unico scopo di estinguere il debito verso l'Ospedale del Bambin Gesù;

che, viceversa, la beneficiaria incassava l'assegno senza soddisfare, neanche in minima parte i propri impegni verso l'Ospedale predetto o, comunque, comprovare all'E.N.P.A.S. l'avvenuto pagamento;

che le numerose diffide, a tal riguardo, erano rimaste senza esito;

tutto ciò premesso l'E.N.P.A.S. conveniva davanti al pretore di Roma la Ortolani, perché si sentisse condannare alla restituzione della predetta somma di lire 120.000, oltre agli interessi ed alle spese ed onorari di causa.

Il pretore adito, con ordinanza 3 maggio 1967, sollevava d'ufficio, ritenendola non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, della Costituzione, dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, nella parte in cui, con le parole "nei limiti" pone in essere una previsione di limitazione temporale delle prestazioni previdenziali, indipendentemente - dal perdurare dello stato di bisogno - dell'assistito e, sospeso il giudizio, rimetteva gli atti a questa Corte.

La non manifesta infondatezza veniva motivata con l'assunto che l'art. 38, comma secondo, della Costituzione pone in essere un vero e proprio diritto del lavoratore all'assistenza, a carico della collettività, senza alcuna limitazione di tempo e non una semplice facoltà discrezionale più o meno patetica,

La rilevanza veniva, poi, motivata, testualmente, come segue: "... Ove il limite temporale, previsto dall'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, venisse ad essere dichiarato illegittimo, la imposizione di un onere probatorio; diverso da quello previsto per l'assistenza nell'ambito di 180 giorni, sarebbe inammissibile, anche per le prestazioni per il periodo successivo a tale termine. Nella fattispecie, quindi, trattandosi di rimborso di spese ad un istituto convenzionato (il pagamento effettuato direttamente dall'Ente per le spese relative ai primi 180 giorni fa desumere tale qualifica) nessun onere probatorio é posto a carico dell'assistito (art. 20 del R.D. 26 luglio 1942, n. 917).

Ne consegue che, venuti meno i presupposti di fatto (eccezionalità della prestazione e mancata ottemperanza all'onere di produzione della documentazione) ed essendo inammissibile, quindi, la condizione proposta, la convenuta non avrebbe alcun onere di produrre la documentazione richiesta, rientrando il compito di procurarsi tale documentazione in quelli posti a carico dell'Ente. Tale nuovo assetto normativo influirebbe in maniera determinante sulla presente decisione, per cui il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione".

Dopo le pubblicazioni, notificazioni e comunicazioni di legge, la questione viene ora alla cognizione di questa Corte.

Nel relativo giudizio si é costituito l'E.N.P.A.S. ed é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con la memoria di costituzione il patrocinio dell'E.N.P.A.S. ha chiesto che la sollevata questione venga dichiarata non fondata, deducendo, in sostanza, quanto segue:

Il principio costituzionale, posto dal secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, non pone in essere un precetto che legittimi l'insorgere di una posizione soggettiva di vantaggio del cittadino, ma stabilisce, invece, una generale direttiva per il legislatore ordinario, da osservarsi con la discrezionalità che é insita nel potere legislativo.

La disposizione del citato comma secondo dell'art. 38 della Costituzione, pertanto, appartiene a quella ristretta categoria di norme costituzionali, le quali stabiliscono dei principi direttivi per il legislatore ordinario, che questi é tenuto ad attuare, nei limiti delle possibilità economiche e sociali del Paese, al fine di attuare la trasformazione della società nel modo regolato dal costituente.

La direttiva del costituente nella specie é che tutti abbiamo un'assistenza completa, ma all'attuazione di essa si potrà giungere quando si avrà una disponibilità di mezzi che la permetta.

La mancata o incompleta attuazione di quella direttiva, pertanto, non pone in essere una questione di legittimità costituzionale, ma una questione di responsabilità politica del Parlamento, della quale unico giudice é il corpo elettorale.

Alla sua volta, l'Avvocatura generale dello Stato, con l'atto d'intervento nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con successiva memoria, chiede che la questione, sollevata con l'ordinanza di rinvio, venga dichiarata non fondata, deducendo quanto segue:

a) anzitutto non sembra esatta l'interpretazione dell'art. 2 della legge sull'E.N.P.A.S. seguita dall'ordinanza di rinvio:

Dalla lettera e dalla ratio di tale norma deve desumersi, invece, che con essa non vengono preveduti limiti temporali alle prestazioni assistenziali, ma soltanto "limiti e modalità" - da stabilirsi nel regolamento - per la determinazione delle prestazioni assistenziali nei casi concreti.

Se così é, non vi sarebbe una questione di legittimità costituzionale della legge, ma una comune questione di legittimità del regolamento, di competenza del giudice ordinario o amministrativo;

b) ma, ammesso che l'interpretazione dell'art. 2 della legge sull'E.N.P.A.S. seguita dall'ordinanza di rinvio sia esatta ed ammesso, altresì, che l'art. 38, comma secondo, della Costituzione abbia carattere normativo é evidente che quest'ultima norma, in coerenza con il suo ultimo comma, vada interpretata non in relazione ai singoli settori previdenziali e assistenziali, ma nel suo complesso, ossia nelle varie forme assicurative o gratuite che, ai sensi del citato ultimo comma l'assistenza e la previdenza possono assumere, cosicché, considerato sotto questo profilo il denunziato art. 2 della legge sull'E.N.P.A.S., la questione di costituzionalità sollevata con l'ordinanza di rinvio risulta infondata.

 

Considerato in diritto

 

In via pregiudiziale si deve constatare che manifesta risulta la irrilevanza, ai fini della definizione del giudizio a quo, della questione sollevata con l'ordinanza di rinvio.

Come si é posto in evidenza in narrativa, oggetto del giudizio promosso davanti al pretore di Roma, era la ripetizione di una certa somma che l'E.N.P.A.S., in via di eccezionale deroga, aveva accordato ad una pensionata presso di esso iscritta, a condizione che venisse impiegata per il pagamento parziale delle spese di ricovero ospedaliero di un figlio di detta iscritta, protrattosi oltre il termine di 180 giorni per il quale l'E.N.P.A.S. aveva provveduto all'assistenza diretta. Con la sollevata questione di legittimità costituzionale, si mira, in sostanza, a far estendere l'obbligo dell'assistenza diretta da parte dell'E.N.P.A.S. a tutto il periodo di degenza senza il limite dei 180 giorni.

Ora ammessa in ipotesi, non soltanto la illegittimità costituzionale della norma in base alla quale l'obbligo di assistenza diretta ospedaliera da parte dell'E.N.P.A.S. é limitato a 180 giorni per anno solare, ma, addirittura la sopravvenienza di una nuova norma che già avesse sancito l'obbligo a tempo indeterminato di tale assistenza diretta, da ciò non deriverebbe, certo, anche l'obbligo da parte dell'E.N.P.A.S. di attribuire all'assistenza una qualsiasi somma da impiegare per il pagamento di assistenza ospedaliera, anzi, proprio dall'obbligo dell'assistenza diretta da parte dell'E.N.P.A.S. l'attribuzione per il fine suddetto di tale somma risulterebbe senza causa.

Pertanto, se, come é pacifico, nella specie l'E.N.P.A.S. che, in via di deroga eccezionale, ha accordato una certa somma a condizione che venisse impiegata all'espresso scopo di estinguere un certo debito di spedalità e l'interessata, come si assume, ha esatto tale somma senza impiegarla allo scopo di cui sopra e su questo assunto poggia l'azione di ripetizione della somma stessa, proposta davanti al giudice a quo, é evidente che nessuna rilevanza avrebbe in quel giudizio la dichiarazione di illegittimità della norma che limita a 180 giorni per anno l'obbligo dell'E.N.P.A.S. all'assistenza diretta.

La proposta questione, pertanto, dev'essere dichiarata inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, recante "Istituzione di un Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali", in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal pretore di Roma con ordinanza in data 3 maggio 1967.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -   Costantino MORTATI  -   Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE

 

Depositata in cancelleria il 14 maggio 1969.