SENTENZA N. 82
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1967 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Chiacchiarini Remo, iscritta al n. 264 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 26 ottobre 1967 emessa nel procedimento penale contro Chiacchierini Remo, il pretore di Genova - accogliendo la istanza della difesa dell'imputato - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b, del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, il quale attribuendo all'autorità comunale il potere di "riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico interesse" potrebbe considerarsi eccedente dai limiti fissati dalla legge di delega 4 febbraio 1958, n. 572, che autorizza il Governo ad emanare un nuovo testo delle norme concernenti la disciplina della circolazione. La norma impugnata avrebbe disciplinato una materia non direttamente rivolta a soddisfare esigenze di funzionalità e sicurezza del traffico, ma piuttosto esigenze di un generico pubblico interesse, dal che deriverebbe la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
L'ordinanza é stata regolarmente notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968. Nel giudizio innanzi questa Corte non vi é stata costituzione di parti, ma é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, la regolamentazione della sosta dei veicoli rientra pienamente nel concetto logico, tecnico e giuridico di "disciplina organica della circolazione stradale" (di cui al n. 1 dell'articolo unico della legge delegante). Ed il richiamo a motivi di pubblico interesse vuol significare soltanto che, pur rimanendo nell'ambito della circolazione, la sosta può essere autorizzata non per favorire determinate categorie, ma soltanto per soddisfare un interesse della collettività. Del resto, la regolamentazione della sosta dei veicoli partecipa altresì all'altro criterio direttivo enunciato dalla legge delegante (al n. 2 dell'articolo unico) quello cioè dell'adozione di tutte le norme idonee ad assicurare una disciplina della circolazione, adeguata alle moderne esigenze del traffico ed alla prevenzione degli incidenti. Ed infine, in attuazione del principio del decentramento nelle materie che riguardano soltanto situazioni o interessi locali (enunciato al n. 5 dell'articolo unico sopraindicato) é stata posta la norma delegata ritenuta viziata di illegittimità dal pretore di Genova.
La detta Avvocatura chiede pertanto che si dichiari non fondata la proposta questione.
Considerato in diritto
L'esercizio della delega, concessa al Governo dalla legge 4 febbraio 1958, n. 572, per la emanazione di nuove norme in materia di circolazione stradale, risulta legittimo ed ispirato ai principi fissati dalla legge stessa, per quanto riguarda la norma dell'art. 4, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che attribuisce ai Comuni il potere di "riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico interesse".
L'ordinanza ritiene che contenendo la legge la delega ad emanare norme direttamente rivolto ad assicurare la disciplina della circolazione, adeguate alte esigenze del traffico ed alla prevenzione di incidenti, al Governo sarebbe precluso il potere di emanare disposizioni "non direttamente intese a soddisfare esigenze di funzionalità e sicurezza del traffico", quali sarebbero quelle relative alla sosta dei veicoli.
Va osservato in proposito che la disciplina della circolazione deve riguardare per sua natura non soltanto il movimento dei veicoli, ma anche la fermata e la sosta di essi, in quanto i veicoli in sosta, ingombrando necessariamente la sede stradale, ostacolano o alterano il movimento degli altri.
Per altro i criteri informativi della delega non riguardano soltanto l'attuazione di "una disciplina della circolazione organica ed unitaria" (n. 1 del capoverso dell'articolo unico della legge delegante) ma sono altresì dettati: 1) per la adozione di tutte le norme idonee ad assicurare una disciplina della circolazione che sia adeguata alle esigenze del traffico ed alla prevenzione degli incidenti stradali 2) per la attuazione del principio del decentramento nelle materie che riguardano soltanto situazioni ed interessi locali.
Orbene le esigenze del traffico richiedono la destinazione di spazi riservati alla sosta di determinati veicoli, come ad esempio quelli adibiti a pubblici trasporti, per i quali - specie nelle grandi città - ciò é indispensabile per l'esercizio del servizio pubblico. La riserva di spazi particolari per la sosta dei veicoli privati concorre ad assicurare ordine e fluidità alla circolazione, e, nel tempo stesso, a dare sicurezza al traffico.
La norma impugnata, poi, riguardando soltanto la circolazione dei veicoli nell'ambito di ciascun Comune, disciplina interessi locali, per i quali la legge delega intende attuare il principio del decentramento.
Il provvedimento del Comune può essere adottato quando sia necessario per motivi di pubblico interesse. Contrariamente a quanto afferma l'ordinanza del pretore, il concetto di pubblico interesse di cui si avvale la norma in esame non é affatto generico, riguardando invece ogni interesse che, senza urtare con quello primario relativo alla circolazione, sia destinato a soddisfare esigenze rilevanti della collettività.
Pertanto, neppure sotto questo profilo possono ritenersi superati i limiti della delega.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale) in relazione all'articolo unico della legge 4 febbraio 1958, n. 572 (delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di circolazione stradale) proposta, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, con ordinanza del pretore di Genova del 26 ottobre 1967.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1969.