Ordinanza n. 66 del 1969
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ORDINANZA N. 66

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1968 dal tribunale di Tempio Pausania nel procedimento penale a carico di Seddone Graziano, iscritta al n. 158 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.

Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione del Giudice Enzo Capalozza;

Ritenuto che nel procedimento penale, istruito con il rito sommario, a carico di Seddone Graziano, il tribunale di Tempio Pausania, in sede dibattimentale, ebbe a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, per quanto concerne gli atti, cui la difesa ha diritto di intervenire, compiuti prima che la persona indiziata abbia assunto la qualifica di imputato;

che, in questa sede, non vi é stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 115 del 28 novembre 1968 ha dichiarato inammissibile, perché irrilevante, la sollevata questione di legittimità costituzionale;

che si tratta ora, come allora, di atti compiuti nel corso di una istruttoria sommaria, alla quale sono, bensì, riferibili le garanzie difensive degli artt. 304 e seguenti del Codice di procedura penale, ma queste sono applicabili anche prima dell'assunzione della qualifica di imputato, e ciò a mente dell'art. 390 dello stesso Codice;

che nell'ordinanza di rimessione la questione non é stata prospettata sotto profili nuovi o diversi, e comunque tali da indurre la Corte a mutare il suo convincimento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 del Codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1969.