ORDINANZA N. 51
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296, recante "Costituzione del Ministero della sanità", prorogata con legge 10 ottobre 1960, n. 1236, e dell'art. 1 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249, recante "Disposizioni relative agli enti operanti nel settore sanitario", proposto con ordinanza emessa il 26 maggio 1967 dal Consiglio di Stato - sezione quinta - sul ricorso del Comune di Grosseto contro il Prefetto di Grosseto, iscritta al n. 265 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che con ricorso al Consiglio di Stato del 17 agosto-13 settembre 1961 il Comune di Grosseto ha impugnato il decreto di quel Prefetto in data 18 giugno 1961, col quale, a norma dell'art. 1 del decreto presidenziale 11 febbraio 1961, n.249, venivano nominati i membri del Comitato amministrativo del locale consorzio antitubercolare, tra cui tre rappresentanti degli enti consorziati, scelti dal prefetto in persona dei sindaci di tre dei Comuni partecipanti al consorzio, non però compreso tra questi il Comune di Grosseto;
che il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 26 maggio 1966, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296, contenente delega al Governo per la modifica o la soppressione di uffici ed enti pubblici operanti nel campo della sanità, e del citato art. 1 del decreto presidenziale 11 febbraio 1961, n. 249, emanato in attuazione della suddetta delega, per assunto contrasto con gli artt. 5, 76 e 128 della Costituzione;
che, come risulta dalla documentazione esibita in questa sede dall'Avvocatura dello Stato, la Giunta comunale di Grosseto aveva deliberato, fin dal 5 maggio 1967, salvo ratifica del Consiglio comunale, a norma di legge, la rinuncia al ricorso de quo, dovuta al fatto che, a seguito delle dimissioni dal Comitato amministrativo del menzionato consorzio rassegnate dal sindaco di uno dei detti Comuni, il prefetto aveva nominato in sostituzione il sindaco di Grosseto;
che non risulta essere stata la detta deliberazione acquisita agli atti del procedimento avanti al Consiglio di Stato prima della emissione della ordinanza di rinvio e tenuta presente in sede di formulazione del giudizio sulla rilevanza delle questioni solevate;
che pertanto é il caso di rinviare gli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza stessa alla luce della suddetta deliberazione di rinuncia:
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Consiglio di Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1969.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1969.