SENTENZA N. 27
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 7 (divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio), promossi ton le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1967 dal tribunale di Como nel procedimento civile vertente tra Peloia Maria Rosa e Cattaneo Emilio, iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967;
2) ordinanza emessa il 14 maggio 1968 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Conti Aurelia e la società "Sigla Effe", iscritta al n. 179 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.
Visti gli atti di costituzione di Cattaneo Emilio e di Peloia Maria Rosa, e di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1969 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con atto 3 novembre 1965 la signora Maria Rosa Peloia maritata Giannuzzi, già dipendente del calzaturificio Rovellasca di Saronno, assumendo di essere stata licenziata dopo aver informato il datore di lavoro delle sue imminenti nozze, conveniva davanti al tribunale di Como il dott. Emilio Cattaneo, titolare dell'impresa, chiedendo che il suo licenziamento fosse dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, in forza del quale sono considerati nulli i licenziamenti attuati a causa di matrimonio delle lavoratrici; il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepì che il licenziamento era stato disposto esclusivamente in dipendenza della necessità di procedere alla riduzione del personale. Rimessa la causa in decisione, il tribunale ha pronunciato un'ordinanza (9 gennaio 1967) con la quale, ritenuto non manifestamente infondato il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge n. 7 del 1963 in riferimento agli artt. 2, 3, 37 e 41 della Costituzione, ha sollevato la relativa questione ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
Nel provvedimento di rimessione il tribunale osserva che la disposizione impugnata dispone che il licenziamento effettuato nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione di questo si presume determinato da causa di matrimonio e, come tale, é colpito da nullità; e rileva che contro tale presunzione il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice é stato invece disposto per una delle ipotesi previste dalle lett. a, b, e c del secondo comma dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, vale a dire per colpa della lavoratrice stessa, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro, per cessazione dell'attività dell'azienda ovvero per l'ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o per il sopravvenire del termine per il quale il rapporto era stato stipulato. Essendo la presunzione in ogni altro caso assoluta, ad avviso del tribunale la disciplina introdotta dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge impugnata comporta una grave limitazione dell'autonomia privata dell'imprenditore ed offre un inammissibile strumento per impedire od escludere un licenziamento giustificato da causa diversa dal matrimonio, potendo accadere che la lavoratrice richieda le pubblicazioni solo allo scopo di paralizzare un minacciato licenziamento: ed in ciò sarebbe da ravvisare una disparità di trattamento fra lavoratrici che si trovano nella medesima situazione ed una menomazione della libertà garantita dall'art. 41 della Costituzione. L'ordinanza prosegue mettendo in evidenza che la protezione della donna lavoratrice ai sensi dell'art. 37 della Costituzione implica certamente una qualche limitazione della sfera giuridica dell'imprenditore, ma non può legittimare misure che sopprimano o quanto meno gravemente compromettano la sua libertà: il che accade nel caso di specie, perché il mezzo adoperato per attuare quella protezione - vale a dire la proclamazione che tutti i licenziamenti adottati nell'accennato periodo di tempo devono essere considerati disposti a causa di matrimonio e come tali nulli - risulta eccessivo rispetto alla finalità perseguita dal legislatore.
2. - L'ordinanza, notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 24 giugno 1967.
Nel presente giudizio si sono costituiti il dott. Emilio Cattaneo - atto depositato il 16 febbraio 1967 - che ha chiesto che l'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, venga dichiarato costituzionalmente illegittimo, e la signora Maria Rosa Peloia - atto depositato il 2 luglio 1967 - la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata, facendo osservare che la legge impugnata costituisce attuazione di alcuni principi fondamentali deducibili proprio dagli artt. 2, 3, 37 e 41 della Costituzione e che la Corte stessa, nella sentenza n. 45 del 1965, la menzionò come espressione tipica di un indirizzo volto alla progressiva garanzia del posto di lavoro.
Anche l'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata. Nell'atto di deduzioni, depositato il 16 marzo 1967, si rileva che gli artt. 37 e 2 della Costituzione citati dall'ordinanza come norme di raffronto della presente questione di legittimità costituzionale, offrono invece la giustificazione della legge in esame, che attua una forma di protezione della donna lavoratrice ed é ispirata a quel favor familiae al quale la stessa Costituzione dà rilevanza ed in virtù del quale devono essere represse le manifestazioni di autonomia privata che possano incidere negativamente sull'istituto familiare: sicché infondata appare anche la violazione dell'art. 41 della Costituzione, in forza del quale l'esercizio della libertà imprenditoriale non deve sacrificare beni egualmente garantiti dalla Costituzione, quali quelli salvaguardati dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 37. A questo proposito l'Avvocatura richiama l'attenzione sulla situazione esistente prima della legge del 1963, quando l'allontanamento dal posto di lavoro delle lavoratrici all'atto del matrimonio aveva assunto proporzioni allarmanti, ricollegabili al proposito degli imprenditori di eludere le norme dettate a tutela della maternità dalla legge 26 agosto 1950, n. 860: di fronte ad un fenomeno siffatto, estremamente grave, occorreva necessariamente adottare un provvedimento legislativo che, in caso di matrimonio della lavoratrice, riducesse il potere di recesso del datore di lavoro negli stessi limiti già previsti per l'ipotesi di maternità della prestatrice d'opera. Queste stesse ragioni, ad avviso della Avvocatura, dimostrano che non c'è violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché esse giustificano la finalità della legge ed il particolare trattamento fatto, rispetto agli altri lavoratori, alle lavoratrici che stiano per contrarre matrimonio o lo abbiano contratto da meno di un anno.
4. - Nell'udienza pubblica l'Avvocatura ha insistito nelle sue tesi e conclusioni.
5. - Analoga questione di legittimità costituzionale é stata sollevata dal tribunale di Genova nel procedimento civile pendente fra la signora Aurelia Conti e la società "Sigla Effe". Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 14 maggio 1968, il tribunale, in accoglimento di un'eccezione proposta dalla società convenuta, ha ritenuto non manifestamente infondato il dubbio che l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, contrasti con gli artt. 3, 37 e 41 della Costituzione; e ciò in considerazione della circostanza che la presunzione stabilita dalla legge e la limitazione della prova del contrario alle sole ipotesi previste dall'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, impedisce, sia pure per un limitato periodo di tempo, il licenziamento della lavoratrice maritata anche quando ricorrano giustificati motivi, quale ad es. quello connesso alla necessità di riduzione del personale. Questa disciplina, ad avviso del tribunale, comporta una ingiustificata disparità di trattamento fra le stesse lavoratrici (il licenziamento per riduzione di personale, ad esempio, sarebbe operante nei confronti di una lavoratrice vedova con carico di figli, nullo nei confronti di una lavoratrice sposata da meno di un anno) ed una menomazione della libertà dell'iniziativa economica privata assicurata dall'art. 41 della Costituzione.
L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 28 settembre 1968. Innanzi a questa Corte nessuna delle parti si é costituita.
Considerato in diritto
1. Le ordinanze del tribunale di Como e del tribunale di Genova sollevano la stessa questione di legittimità costituzionale e pertanto i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - L'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, stabilisce la nullità dei licenziamenti delle lavoratrici che siano attuati a causa di matrimonio (comma secondo); colpisce con la stessa forma di invalidità le così dette clausole di nubilato inserite nei regolamenti (comma primo) e dispone (comma terzo) che il licenziamento intimato fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, ed il compimento di un anno dalla celebrazione stessa si presume effettuato per causa di matrimonio. In connessione con quest'ultima statuizione e con riferimento al periodo di tempo ivi considerato, la legge stabilisce la nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice ove entro un mese esse non siano confermate all'Ufficio del lavoro (comma quarto) e limita (comma quinto) la facoltà del datore di lavoro di provare che il licenziamento non é stato intimato per causa di matrimonio alle sole ipotesi previste dalle lett. a, b e c del secondo comma dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, vale a dire ai casi: a) di colpa della lavoratrice, che costituisca giusta causa per la risoluzione del rapporto; b) di cessazione dell'attività dell'azienda alla quale essa sia addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice é stata assunta o di risoluzione del rapporto per scadenza del termine.
La questione di legittimità costituzionale, delimitata dalle due ordinanze con riferimento al descritto ultimo comma, si riassume nella denunzia della violazione del principio di eguaglianza e della libertà di iniziativa economica che discenderebbe dalla circostanza che la limitazione della facoltà di prova contraria ai tre tassativi casi innanzi indicati rende assoluta in ogni altra ipotesi la presunzione stabilita nel terzo comma: questa particolare protezione accordata dalla legge alle lavoratrici sarebbe causa, secondo i giudici a quo, di ingiuste discriminazioni fra i lavoratori e darebbe luogo ad una grave menomazione della libertà che l'art. 41 della Costituzione assicura agli imprenditori.
L'esame della questione richiede una valutazione dei fini perseguiti dal legislatore, allo scopo di accertare se essi giustificano il trattamento di favore fatto dalla legge alle lavoratrici che contraggono matrimonio e la conseguente limitazione del potere del datore di lavoro di recedere dal rapporto.
3. - Dai lavori preparatori - ed in particolare dalla relazione del Governo e dal parere espresso dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 24 maggio 1962 - risulta che prima dell'emanazione della legge impugnata era diffusa la prassi dei licenziamenti delle donne in caso di matrimonio e che tale fenomeno aveva assunto dimensioni ancora più gravi a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ed a causa dei disagi ed oneri che questa aveva imposto agli imprenditori. É tale situazione di fatto - convalidata dalla comune esperienza e confermata dai frequenti dibattiti sindacali e dottrinali, da studi condotti dallo stesso C.N.E.L., da indagini disposte dal Governo e da varie proposte legislative di iniziativa parlamentare - che ha indotto il legislatore a valutare l'interesse delle lavoratrici alla conservazione del posto di lavoro ed il contrapposto interesse dei datori di lavoro e ad introdurre una disciplina idonea a dirimere il conflitto nel senso ritenuto più rispondente alle esigenze della società: finalità, giova rilevarlo, che la legge ha perseguito non solo con le disposizioni relative ai licenziamenti, ma anche attraverso una più ampia mutualizzazione degli oneri finanziari derivanti dal trattamento concernente le lavoratrici madri (cfr. artt. 3 e seguenti).
Nel quadro di questa premessa la tutela accordata alle lavoratrici che contraggono matrimonio trova legittimo fondamento in una pluralità di principi costituzionali che concorrono a giustificare misure legislative che, in definitiva, perseguono lo scopo di sollevare la donna dal dilemma di dover sacrificare il posto di lavoro per salvaguardare la propria libertà di dar vita ad una nuova famiglia o, viceversa, di dover rinunziare a questo suo fondamentale diritto per evitare la disoccupazione.
Già nella sentenza n. 45 del 1965 questa Corte affermò che nel principio formulato dall'art. 4 della Costituzione é contenuta una direttiva in forza della quale il legislatore é abilitato a circondare "di doverose garanzie e di opportuni temperamenti" le ipotesi di licenziamento. I motivi allora esposti valgono a più forte ragione quando, come nel caso attuale, l'incombente minaccia di licenziamento può comportare il sacrificio di un altro interesse parimenti tutelato dalla Costituzione; dall'art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non essere compresa la libertà di contrarre matrimonio; dall'art. 3, secondo comma, che impone di rimuovere ogni ostacolo, anche di fatto, che impedisca il pieno sviluppo della persona umana; dall'art. 31, che affida alla Repubblica il compito di agevolare la formazione della famiglia e, quindi, di intervenire là dove questa sia anche indirettamente ostacolata; e dall'art. 37, che stabilendo che le condizioni di lavoro devono consentire alla donna l'adempimento della sua funzione familiare non può non presupporre, in primo luogo, che le sia assicurata la libertà di diventare sposa e madre. Dal concorso del principio espresso dall'art. 4 e dalla garanzia della libertà desumibile dalle citate norme costituzionali deriva che la legge in esame persegue, nel settore in essa considerato, l'attuazione di quel principio di tutela del lavoro - art. 35, primo comma - che la Costituzione, in coerenza con l'art. 1, colloca in testa al titolo terzo relativo ai rapporti economici; e si può concludere che le restrizioni apportate al potere di licenziamento appaiono giustificate dal fenomeno sociale al quale si é voluto far fronte e dalla esigenza di salvaguardare la libertà e la dignità umana dei soggetti in favore dei quali la disciplina é stata disposta.
4. - Le esposte considerazioni hanno un peso determinante nella decisione della specifica questione sottoposta a questa Corte.
Si può convenire che la disposizione impugnata, in quanto preclude al datore di lavoro (al di fuori dei casi tassativamente previsti) la possibilità di provare che il licenziamento non é stato disposto a causa di matrimonio, rende assoluta la presunzione stabilita nel terzo comma e, in definitiva, pone un divieto temporaneo di licenziamento per qualsiasi causa che non rientri fra quelle elencate nell'ultimo comma. Tale congegno, tuttavia, non può non essere valutato nella sua strumentalità rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore. La presunzione stabilita dalla legge, peraltro limitata ad un ben definito periodo di tempo, si coordina con il principio della nullità del licenziamento a causa di matrimonio, perché esonera la lavoratrice dal difficilissimo onere di provare che il matrimonio e la promessa di matrimonio é stato l'unico motivo del recesso del datore di lavoro. E non é dubbio che, una volta posta la presunzione, il legislatore dovesse necessariamente stabilire i casi nei quali la controparte può provare l'esistenza di una legittima causa di licenziamento e delimitarli in modo tale da evitare frodi e da consentirne il controllo giurisdizionale.
Risulta chiaro, perciò, che le ragioni illustrate nel paragrafo precedente giustificano costituzionalmente i mezzi scelti dal legislatore per rendere effettivamente operante il divieto di licenziamento a causa di matrimonio: da un lato la particolare situazione delle donne lavoratrici cui si é voluto far fronte legittima il trattamento ad esse riservato nei confronti degli altri lavoratori; dall'altro la tutela della loro dignità e libertà realizza una disciplina dell'esercizio dell'iniziativa economica rispettosa dei limiti previsti dall'art. 41 della Costituzione. Né può dirsi che la violazione di questa norma costituzionale e del principio di eguaglianza discenda dalla circostanza che la disposizione impugnata, tassativamente indicando i casi nei quali, nel periodo predetto, la presunzione può essere vinta dalla prova offerta dal datore di lavoro, impedisce il recesso in ogni altra ipotesi. Come innanzi si é detto, la legge considera legittimo il licenziamento se la lavoratrice incorra in colpa costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto, se cessa l'attività della azienda cui essa era addetta, se é ultimata la prestazione per la quale era stata disposta l'assunzione o se é sopraggiunto il termine per il quale il rapporto era stato stipulato. Come risulta da questa elencazione (che é stabilita con il rinvio a quella dei casi nei quali, in forza del secondo comma dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n.860, si fa eccezione al divieto di licenziare le lavoratrici durante la gestazione e fino al termine massimo di un anno dal parto), la libertà del datore di lavoro é, certo, limitata, ma non é affatto compromessa come suppongono le ordinanze di rimessione. Vero é che dalle ipotesi contemplate dalla legge é esclusa quella concernente la riduzione del personale: ma anche in questo caso l'imprenditore resta libero di valutare le esigenze connesse al ridimensionamento della sua azienda ed é solo vincolato a non includere fra i dipendenti sacrificati la donna che si trovi nella situazione prevista dalla legge. E questa particolare protezione accordata alla lavoratrice nubenda o sposata da meno di un anno - protezione, dunque, ben limitata nel tempo - non costituisce un ingiustificato privilegio nei confronti degli altri lavoratori coinvolti nelle vicende dell'azienda. Il legislatore, infatti, può ben stabilire, nell'esercizio della sua valutazione politica, un regime preferenziale di garanzia di conservazione del lavoro in favore di determinate categorie tutte le volte in cui sussistano motivi che lo giustifichino: e nel caso in esame, per tutto quanto si é detto innanzi, la legge é sorretta da ragioni che trovano valido riscontro nella realtà sociale e nella Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 7, contenente disposizioni sul "divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio", sollevata dal tribunale di Como in riferimento agli artt. 2, 3, 37 e 47 della Costituzione e dal tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3, 37 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1969.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1969.