Ordinanza n. 5 del 1969
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ORDINANZA N. 5

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma quinto, della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1967 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la Società F.I.A.T. e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1967.

Visti gli atti di costituzione della Società F.I.A.T. e dell'Amministrazione finanziaria;

udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1968 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per la Società F.I.A.T., ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per l'Amministrazione delle finanze.

Ritenuto che nel corso del giudizio indicato in epigrafe é stata sollevata dall'attrice Società F.I.A.T., in riferimento all'art. 53, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma quinto, della legge 28 luglio 1961, n. 828, giusta il quale, ai fini dell'accertamento del valore venale degli appalti, nel caso di appalti di costruzione, che implichino la incorporazione di materiali, il valore del materiale incorporato concorre alla determinazione del valore imponibile;

che secondo la predetta Società la disposizione in esame, sottoponendo allo stesso trattamento tributario gli appalti nei quali i materiali sono forniti dal committente, sarebbe in evidente contrasto con il principio della capacità contributiva;

che il tribunale di Torino ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata e con ordinanza in data 13 gennaio 1967 ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte costituzionale;

che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti tanto la Società F.I.A.T. rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Arturo Jemolo, Giancarlo Fré e Salvatore De Dominicis, quanto l'Amministrazione delle finanze rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

che nelle deduzioni costitutive depositate in cancelleria rispettivamente il 2 e 7 marzo 1967 la F.I.A.T. ha chiesto che la norma impugnata sia dichiarata incostituzionale e l'Amministrazione delle finanze ha chiesto che la questione di legittimità sia dichiarata non fondata;

che essendo però nelle more del giudizio sopravvenuta la legge 10 marzo 1968, n. 244, recante "Abrogazione dell'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale", l'Avvocatura generale dello Stato nella memoria depositata il 24 ottobre 1968 ha chiesto il rinvio degli atti al tribunale di Torino per un nuovo giudizio sulla rilevanza;

che a tale richiesta ha aderito in udienza la difesa della Società F.I.A.T.

Considerato che con l'art. 1 della legge 1 marzo 1968, n. 244, é stato abrogato l'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, contenente la norma impugnata e che é stato altresì disposto che i procedimenti per l'accertamento del valore venale degli appalti in corso alla data di pubblicazione della legge si estinguono di diritto;

che occorre conseguentemente che il giudice a quo accerti se sussista tuttora la rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza 13 gennaio 1967;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -   Costantino MORTATI  -   Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE

 

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1969.