SENTENZA N. 128
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1967 dal pretore di Amalfi nel procedimento penale a carico di Marra Antonio, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 13 maggio 1967.
Udita nella camera di consiglio del 24 ottobre 1968 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto in fatto
Con verbale in data 15 luglio 1966 il comando delle guardie di finanza di Salerno elevava a carico di Marra Antonio, sorpreso alla guida di un motoscafo tipo fuoribordo senza la prescritta licenza da diporto, la contravvenzione prevista e punita dagli artt. 149, 153 e 1216 del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327.
Detto verbale, indirizzato alla capitaneria di porto di Salerno, veniva successivamente trasmesso per competenza al pretore di Amalfi ritenendosi che l'infrazione contestata fosse da perseguirsi ai sensi dell'art. 6 del R.D.L. 9 maggio 1932, n. 813, contenente disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore, convertito nella legge 20 dicembre 1932, n. 1048.
Il pretore di Amalfi, con ordinanza 2 marzo 1967, ha ritenuto preliminare alla questione di competenza, il problema della costituzionalità dei giudici speciali ravvisando un contrasto tra le norme concernenti la giurisdizione del comandante del porto, capo del circondario marittimo (artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del Codice della navigazione) e le norme contenute nella VI disposizione transitoria e negli artt. 102 e 25 della Costituzione. Secondo il pretore, pur essendo il termine previsto di cinque anni puramente ordinatorio, si deve però ritenere che, anche in mancanza di una nuova disciplina giuridica, la sussistenza ancora di tale giurisdizione speciale debba considerarsi illegittima perché in contrasto con l'art. 102 della Costituzione.
L'esistenza di tale giurisdizione violerebbe poi l'art. 25 della Costituzione facendo perdere al cittadino la garanzia fondamentale di essere giudicato dal giudice naturale precostituito per legge che, nell'ipotesi in esame, é soltanto il pretore, il cui giudizio si estende su tutte le contravvenzioni; per modo che non sarebbe lecito sottrarvi il cittadino reo di aver violato le norme del Codice della navigazione.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 13 maggio 1967.
Nel giudizio dinanzi alla Corte nessuno si é costituito.
Considerato in diritto
1. - L'ordinanza del pretore di Amalfi propone la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del Codice della navigazione, che conferiscono ai comandanti di porto capi di circondano attribuzioni giurisdizionali in materia penale, perché in contrasto con la VI disposizione transitoria della Costituzione, in relazione agli artt. 102 e 25 della medesima.
Nei termini in cui é stata formulata la questione appare infondata.
2. - La Corte ha già avuto occasione di esaminare il problema della sopravvivenza delle giurisdizioni speciali alla scadenza del termine quinquennale contenuto nella VI disposizione transitoria. E proprio con puntuale riferimento alla giurisdizione dei comandanti di porto, prevista dagli artt. 1238 e seguenti del Codice della navigazione, ha affermato che essa deve considerarsi legittimamente operante anche dopo il decorso del termine, ordinatorio e non perentorio, stabilito per la "revisione" degli organi speciali di giurisdizione, dalla citata disposizione transitoria della Costituzione (sentenza n. 41 del 1960 e ordinanza n. 97 del 1963).
La questione proposta dal pretore di Amalfi sotto l'aspetto ora considerato é sostanzialmente identica a quella che é stata oggetto delle precedenti pronunce e non sussistono ragioni per discostarsi dalle decisioni già prese.
3. - Del pari priva di fondamento é la denunciata violazione dell'art. 25, comma primo, della Costituzione basata sul rilievo che soltanto il pretore é il giudice naturale cui spetta il giudizio su tutte le contravvenzioni e conseguentemente incostituzionali sarebbero le disposizioni impugnate perché, devolvendo ai comandanti di porto la cognizione di contravvenzioni alle norme del Codice della navigazione, verrebbero a sottrarre il cittadino alla garanzia di essere giudicato dal giudice naturale precostituito per legge.
In numerose pronunce la Corte ha precisato che l'espressione "giudice naturale" viene usata dal precetto costituzionale in esame in senso corrispondente a quello di giudice precostituito per legge; di giudice, cioè, istituito sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di determinate controversie. La ratio della norma é di assicurare il retto ordinamento della funzione giurisdizionale garantendo al cittadino la certezza circa il giudice che dovrà giudicarlo ed impedendo che l'istituzione del giudice possa avvenire a posteriori.
Ora é di tutta evidenza che nessuna deroga alle indicate garanzie si riscontra nelle denunciate norme del Codice della navigazione dal momento che non può revocarsi in dubbio che il comandante di porto capo del circondario, quando giudica in primo grado sulle contravvenzioni in materia di navigazione marittima, sia un giudice speciale precostituito, in virtù di una legge che ne determina la competenza in relazione al verificarsi di eventi bene specificati.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, sollevata con ordinanza 2 marzo 1967 dal pretore di Amalfi per contrasto con la VI disposizione transitoria, in relazione agli artt. 102 e 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1968.